Estensione automatica della domanda al chiamato in causa e garanzia impropria (Cass. civ. Sez. I n. 4247 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione automatica al chiamato in causa della domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto presuppone che la chiamata sia effettuata per ottenere la liberazione del convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come unico obbligato in sua vece. In tal caso si produce un ampliamento soggettivo e oggettivo della controversia, ma resta ferma, per la duplice alternatività, l’unicità del rapporto controverso. Il principio non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello posto dall’attore a fondamento della domanda, come avviene nella chiamata in garanzia, propria o impropria. Il presunto vizio di ultrapetizione integra una nullità relativa della sentenza, rilevabile con i mezzi di impugnazione e non d’ufficio dal giudice del gravame. La denuncia di error in procedendo abilita la Corte di cassazione all’esame diretto degli atti processuali, ma il motivo deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza.

Il Fatto

I proprietari di alcuni terreni citano in giudizio davanti al Tribunale di Lagonegro un ente pubblico, lamentando l’occupazione illegittima dei fondi in assenza di provvedimento espropriativo, nel contesto dei lavori di realizzazione di una strada. L’ente chiama in causa la società mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, assumendo che la procedura espropriativa fosse stata a questa delegata e che la responsabilità gravasse esclusivamente sul raggruppamento.

Il tribunale accerta l’illiceità dell’occupazione e condanna in solido l’ente e la società mandataria. Propongono appello l’ente e la società. La corte distrettuale, con una prima pronuncia non definitiva, conferma la responsabilità solidale; con una seconda sentenza definisce la quantificazione del danno. La società ricorre in cassazione, resistendo al ricorso incidentale dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il ricorso incidentale dell’ente, che censura la mancata declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello della società per novità della questione. Il rilievo è respinto: il presunto vizio di ultrapetizione si è concretato nella pronuncia di primo grado e integra una nullità relativa, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame. La questione trovava quindi nell’appello la sua naturale sede di deduzione, senza alcun margine per configurare la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

Quanto al ricorso principale, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: l’art. 112 cod. proc. civ. impone di verificare se il convenuto abbia chiamato il terzo per liberarsi della pretesa, individuandolo come unico obbligato, oppure per far valere un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore. Nel secondo caso, tipico della chiamata in garanzia, l’estensione automatica della domanda non si produce.

Il motivo difetta anzitutto di specificità e autosufficienza, avendo la ricorrente riprodotto solo le conclusioni e uno stralcio dell’atto di chiamata in causa. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20181 del 2019 e delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022: chi denuncia un error in procedendo deve indicare puntualmente gli elementi caratterizzanti il fatto processuale, senza pretendere che la Suprema Corte ricerchi autonomamente i documenti.

Nel merito, l’interpretazione dell’atto di chiamata operata dalla corte distrettuale è congrua. Dalle espressioni utilizzate emerge che l’ente non aveva prospettato a carico della società un rapporto diverso da quello affermato dagli attori, bensì aveva indicato la mandataria come unica responsabile dell’evento dannoso. Anche il diretto esame degli atti, consentito in presenza di un vizio procedurale, conduce al medesimo esito ermeneutico.

Entrambi i ricorsi sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente principale e della ricorrente incidentale alle spese di legittimità; le spese del rapporto processuale tra le due sono compensate. La Corte esclude la colpa grave e l’abuso del processo, non sussistendone i presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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