Inammissibile il ricorso che non censura l’intera motivazione della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 20912 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura soltanto la parte iniziale della motivazione della sentenza d’appello e non si correla alla motivazione effettiva, difettando di specificità. La statuizione di inammissibilità dell’appello è autonoma e assorbente: qualora il giudice del gravame, dopo di essa, abbia impropriamente aggiunto argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse ad impugnare siffatta motivazione, svolta ad abundantiam. Il ricorso che investa tale parte ulteriore è inammissibile per difetto di interesse, restando ammissibile la sola impugnazione rivolta alla statuizione pregiudiziale.
Il Fatto
La società locatrice aveva concesso in locazione a un’azienda sanitaria provinciale tre unità immobiliari, destinate a sede di ambulatori e di centro prenotazioni. L’azienda comunicò il recesso anticipato dai contratti, invocando la politica di razionalizzazione e contenimento della spesa imposta dall’accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale.
La locatrice agì per l’inefficacia del recesso e per i danni conseguenti al rilascio degli immobili in condizioni non conformi. Il Tribunale accolse la domanda, escludendo la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall’art. 27 l. 392/1978. La Corte d’appello rigettò sia l’appello principale dell’azienda sia quello incidentale della società. L’azienda sanitaria ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., sostenendo che l’appello non si era limitato a riproporre le allegazioni di primo grado. La Corte rileva però che il motivo investe solo la parte iniziale della motivazione della sentenza gravata, senza correlarsi alla motivazione effettiva.
La Corte territoriale aveva argomentato l’inammissibilità dell’appello dell’azienda non solo per la mera riproposizione delle allegazioni, ma anche per l’assenza di una critica specifica e per la mancata contestazione della circostanza che, dopo la cessazione dei rapporti, la stessa azienda aveva assunto in locazione altri locali da privati, nella medesima zona e per le stesse finalità, nonostante i costosi interventi di adeguamento effettuati sugli immobili oggetto di causa. Il ricorso non si cura di questa motivazione complessiva.
Il motivo è quindi inammissibile perché difetta di specificità, non essendo correlato alla ratio effettiva della decisione. Il secondo e il terzo motivo, che investono il merito dell’appello, sono parimenti inammissibili. La Corte d’appello aveva aggiunto la motivazione di merito solo dopo la statuizione di inammissibilità, con la quale si era spogliata della potestas iudicandi.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, la Corte ribadisce che, dopo una statuizione di inammissibilità, la parte soccombente non ha interesse a impugnare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam. È ammissibile solo l’impugnazione rivolta alla statuizione pregiudiziale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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