Assicurazione plurima: regresso tra assicuratori in proporzione dell’indennizzo dovuto (Cass. civ. Sez. III n. 4273 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l’uno dall’altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all’assicurato l’intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso in misura proporzionale rispetto all’indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno degli altri assicuratori. Tale misura si determina moltiplicando il danno patito dall’assicurato per l’indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori. Il criterio proporzionale va dunque riferito all’indennizzo dovuto e non al massimale garantito, perché l’art. 1910, quarto comma, cod. civ. parla di “indennità dovute” e la ratio della norma è ridurre il peso economico del sinistro per ciascun assicuratore a vantaggio della massa degli assicurati. Ove il regresso si parametrasse al massimale, l’assicuratore con massimale illimitato non potrebbe mai applicare la formula e la presenza di franchigie o scoperti azzererebbe ogni vantaggio.

Il Fatto

Una struttura sanitaria aveva assicurato la propria responsabilità civile e quella dei propri dipendenti presso una prima compagnia. In occasione di un parto, un neonato aveva riportato lesioni permanenti; la responsabilità fu ascritta a un sanitario, che a sua volta aveva stipulato una polizza per la propria responsabilità civile presso una seconda compagnia. Il medesimo rischio risultava così coperto da due polizze: quella della struttura, anche per conto altrui, e quella del sanitario nell’interesse proprio.

La prima compagnia, che aveva tenuto indenne l’assicurato pagando direttamente ai danneggiati l’intero importo, convenne in giudizio la seconda per ottenere il regresso ex art. 1910, quarto comma, cod. civ. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo la seconda polizza operante solo a secondo rischio; la Corte d’appello confermò. La Cassazione, con sentenza di rinvio, cassò quella decisione. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello riconobbe l’assicurazione plurima e il diritto di regresso, liquidandolo nella misura del 50% dell’indennizzo pagato, condannando in solido anche la società cessionaria del portafoglio, intervenuta nel giudizio di rinvio. Contro questa sentenza le due società hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il quesito sulla misura del regresso tra assicuratori che abbiano coperto lo stesso rischio. Le ricorrenti sostenevano che la ripartizione dovesse avvenire in proporzione dei rispettivi massimali: poiché il massimale garantito da una compagnia era pari al 22,37% della somma dei due massimali, il regresso andava ammesso solo per quella percentuale dell’indennizzo. Il quesito, osserva la Corte, non trova unanime né la dottrina né la rara giurisprudenza di merito.

Ricostruiti i due orientamenti, il Collegio aderisce al secondo: la quota va calcolata in proporzione non già del valore assicurato, ma dell’indennizzo concretamente dovuto. Le ragioni sono tre. Sul piano letterale, l’art. 1910, quarto comma, cod. civ. àncora il regresso alle “indennità dovute”; e in tutto il capo dedicato al contratto di assicurazione il lemma “indennità” indica sempre l’indennizzo dovuto, mai il massimale, come confermano gli artt. 1911, 1915, 1916, 1917 e 1930 cod. civ. Anche il terzo comma dell’art. 1910 cod. civ. usa la stessa espressione per indicare l’indennizzo secondo il rispettivo contratto.

Sul piano finalistico, la ratio della norma è ridurre il peso economico del sinistro per ciascun assicuratore, a beneficio indiretto della massa degli assicurati attraverso la riduzione del premio puro. Solo il criterio dell’indennizzo garantisce questo risultato: quello del massimale può azzerare il vantaggio quando l’assicuratore, pur avendo garantito un valore elevato, sia tenuto a un indennizzo modesto per effetto di franchigie o scoperti.

Sul piano logico, un’assicurazione della responsabilità civile può essere stipulata per un massimale illimitato: la formula fondata sul massimale non sarebbe applicabile, perché un numero finito diviso per infinito dà un risultato indeterminabile. La Corte richiama inoltre l’esperienza francese, dove fino al 1982 vigeva il criterio del massimale, poi sostituito da quello dell’indennizzo dovuto proprio per le difficoltà applicative del primo sistema.

Il Collegio aggiunge che la tesi del massimale è più postulata che motivata e sconta un antico pregiudizio: l’idea che la presenza di più assicuratori riduca il rischio corso. Oggi è pacifico che il rischio naturale — la probabilità statistica dell’evento — è cosa diversa dal rischio giuridico, e che la presenza di più polizze non riduce la probabilità del sinistro. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di legittimità sono interamente compensate ex art. 92 cod. proc. civ., per la novità della questione e il contrasto dottrinario, con condanna delle ricorrenti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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