Esimente dazi antidumping: buona fede non presunta e prova a carico importatore (Cass. civ. Sez. V n. 7810 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione, l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), del reg. CEE n. 2913/1992 opera solo in presenza di tre presupposti cumulativi: l’errore delle autorità competenti, il carattere non ragionevolmente rilevabile di tale errore da parte di un debitore in buona fede e il rispetto di tutte le prescrizioni relative alla dichiarazione in dogana. La buona fede dell’importatore non ha valenza esimente in re ipsa, ma rileva solo se riconducibile a un errore attivo imputabile all’autorità doganale, non a dichiarazioni inesatte del fornitore rientranti nel rischio d’impresa. Spetta all’importatore che invoca l’esimente provare la ricorrenza cumulativa dei presupposti, mentre sull’autorità doganale incombe solo l’onere di allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni, poiché ogni certificato inesatto autorizza il recupero a posteriori. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto implicito.

Il Fatto

L’Ufficio doganale, all’esito di un processo verbale di constatazione e di investigazioni dell’OLAF, rettificava alcune dichiarazioni di importazione di lampade fluorescenti, accertando che la merce era di provenienza cinese e assoggettata a un maggior dazio antidumping. Un primo giudizio si chiudeva con l’annullamento dell’atto per incompetenza dell’ufficio emittente. Un secondo avviso di rettifica, emesso dall’Ufficio delle dogane di Napoli per le dichiarazioni presentate presso quella dogana, veniva impugnato dalla società importatrice.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione delle regole di valutazione delle prove e l’esimente comunitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il vizio di omessa pronuncia e ne esclude la configurabilità: integra gli estremi del vizio solo la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, non la mancanza di una specifica argomentazione. Il giudice non deve occuparsi singolarmente di ogni deduzione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Nel caso di specie la reiezione implicita è censurabile, semmai, come violazione di legge o difetto di motivazione.

Quanto alla motivazione apparente, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., emergendo il vizio dal solo testo della sentenza. La Corte rileva che la decisione impugnata è intelligibile e raggiunge tale soglia, perché consente di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto al rigetto: i certificati d’origine attestavano solo la provenienza della dichiarazione dal fornitore indicato, non la spettanza del trattamento preferenziale.

Sul piano probatorio, il ricorso è inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Nel merito dell’esimente, la Corte ricostruisce i tre presupposti cumulativi dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC e ne esclude l’applicabilità. L’errore incolpevole rileva solo se imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale, non se indotto da dichiarazioni inesatte del fornitore, rischio che l’operatore può fronteggiare solo nei rapporti negoziali. La mancanza di contestazioni sulla classificazione tariffaria, d’altro canto, non basta se il raffronto tra voce dichiarata e nomenclatura non consentiva di scoprire l’errata classificazione.

Infine, il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile: difetta un preciso fatto storico, poiché gli elementi lamentati attengono alla valutazione delle prove, estranea al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non idonei a orientare in senso diverso la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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