Appalto risoluzione contrattuale richiede allegazione del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 13821 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità generale dell’appaltatore per inadempimento, disciplinata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle disposizioni speciali degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., che la integrano senza sostituirla. Pertanto, quando si invoca il mancato o incompleto compimento dell’opera, non è consentito ricorrere alla disciplina della garanzia, che presuppone il totale compimento della stessa. Perché il giudice possa applicare le norme generali sulla risoluzione, il committente deve allegare l’esatto contenuto del contratto di appalto e indicare le opere commissionate e quelle non eseguite. Ove tale allegazione sia proposta per la prima volta in appello, la domanda è nuova e incorre nella violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 24.09.2016, ha respinto l’opposizione proposta dai committenti al decreto ingiuntivo con cui erano stati condannati a pagare alla società appaltatrice il saldo del corrispettivo per la ristrutturazione di un immobile di loro proprietà. Il giudice ha ritenuto concluso oralmente il contratto di appalto, applicato l’art. 1657 cod. civ. in mancanza di accordo sul prezzo e respinto le domande riconvenzionali di riduzione del prezzo e risarcimento per vizi, per difetto di tempestiva denuncia.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 06.08.2018, ha confermato integralmente la decisione. I committenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, incentrati sulla qualificazione della domanda, sull’onere della prova dei vizi e sulla rinnovazione della consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il rapporto tra rimedi generali e garanzia per vizi. Le disposizioni speciali degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. integrano, senza escluderla, l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale. Nei casi di opera non eseguita, non completata, eseguita con ritardo o non consegnata, la responsabilità dell’appaltatore va accertata secondo gli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non potendosi invocare la garanzia, che esige il totale compimento dell’opera. La sentenza impugnata si è attenuta a tale indirizzo, richiamando una consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul primo motivo la Cassazione osserva che la Corte territoriale ha escluso l’applicazione delle disposizioni generali perché mancava l’allegazione sul contenuto del contratto e sul fatto che le opere previste non fossero state completate. Non bastava che dagli atti risultasse la mancata ultimazione dei lavori, essendo necessario individuare con precisione l’oggetto dell’incarico affidato alla società appaltatrice. Il dato che altre imprese erano intervenute su incarico degli stessi committenti rendeva ancora più incerta tale definizione. Poiché solo in appello i committenti avevano dedotto di non avere ricevuto l’esecuzione di tutte le opere, correttamente è stata ravvisata la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per modificazione dei fatti posti a fondamento delle domande.

Quanto alla denuncia dei vizi, il termine decadenziale degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. decorre dalla consegna dell’opera, momento in cui il committente può rilevare i difetti conosciuti o conoscibili e formulare le riserve, evitando la presunzione di accettazione ex art. 1665, quarto comma, cod. civ. La Corte d’appello ha accertato in fatto che la consegna dell’intera opera era avvenuta prima della richiesta di agibilità e che la denuncia era intervenuta solo con raccomandata del 2007: accertamento sottratto al sindacato di legittimità.

Sul versante dei vizi occulti, la sentenza ha ritenuto che già la prima perizia elencasse i difetti, dimostrando che questi erano compiutamente conosciuti dai committenti. Si tratta di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La Corte ribadisce infine che, in ipotesi di “doppia conforme”, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è proponibile e che la motivazione apparente ricorre solo nei casi di mancanza assoluta o contraddittorietà irriducibile, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il ricorso è integralmente rigettato, senza pronuncia sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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