Onere di conservazione delle scritture contabili per le poste fiscali pregresse (Cass. civ. Sez. V n. 5021 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria chi intende avvalersi di un vantaggio fiscale deve provare di avervi diritto e, a tal fine, conservare le scritture contabili necessarie a dimostrare il possesso del titolo legittimante, anche oltre il termine generale decennale. L’art. 22, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 impone la conservazione fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta: si tratta di norma speciale che prevale sul termine di cui all’art. 8, comma 5, legge n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, giacché quest’ultimo preclude all’Amministrazione di fondare pretese su documentazione ultradecennale, ma non esonera il contribuente che invochi la deduzione di un costo. Nei confronti di una pretesa impositiva la cui funzione è anche esecutiva, l’indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale a individuare il responsabile dell’intera procedura. Per i tributi non armonizzati non è rinvenibile un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento, di tipo impoesattivo, con cui recuperava a tassazione l’importo imponibile di 337.864,49 euro, relativo alla plusvalenza originata dalla cessione di un ramo d’azienda. Il rilievo si articolava su tre voci: la quota di ammortamento dell’avviamento, la quota del fondo indennità suppletiva di clientela e la quota del fondo svalutazione crediti residuo. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso e lo annullava. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio. La società ricorreva per cassazione con nove motivi; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Sul primo e sul secondo motivo la Corte rigetta le doglianze sul difetto di legittimazione del firmatario dell’atto. Le mansioni assegnate al sottoscrittore implicano l’attribuzione di funzioni dirigenziali e la delega per la sottoscrizione dell’avviso è delega di firma e non di funzioni, non richiedendo l’indicazione del nominativo del delegato né della durata. Quanto all’atto impoesattivo, la cui funzione è di contestare l’obbligo di pagamento e di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l’indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale a individuare il responsabile della complessiva procedura.
Sul terzo motivo la Corte conferma che, per i tributi non armonizzati e in caso di accertamento a tavolino, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, richiamando le Sezioni Unite n. 24823 del 2015: il vincolo opera solo dove risulti specificamente sancito.
Il cuore della decisione riguarda l’ammortamento dell’avviamento Du Pont. Il giudice del gravame aveva negato la deduzione perché la società non aveva esibito il libro cespiti per gli anni dal 1999 al 2001. La Corte osserva che l’onere probatorio del titolo legittimante grava su chi invoca il vantaggio fiscale. L’art. 22, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 prevale sull’art. 8, comma 5, legge n. 212/2000: non si verte in un caso in cui l’Amministrazione fondi pretese su documentazione ultradecennale, ma in un caso in cui è la contribuente a dichiarare di non poter produrre la documentazione necessaria.
La Corte rigetta anche i motivi sull’aggio esattoriale, di natura retributiva e non sanzionatoria, richiamando la Corte cost. n. 120 del 2021. Le censure su interessi e sanzioni sono dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
La Corte accoglie invece il ricorso incidentale dell’Agenzia sul fondo svalutazione crediti: la Commissione Tributaria Regionale aveva deciso su una pretesa non contestazione dell’Ufficio che non ricorreva, senza chiarire perché le pregnanti allegazioni dell’Ente impositore dovessero ritenersi infondate. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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