Interpretazione del contratto e limiti del sindacato in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 5023 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione del contratto, il criterio letterale non è decisivo in senso assoluto, perché il richiamo dell’art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici. Tuttavia, quando il negozio è di per sé chiaro e tale da escludere in radice equivoci, il criterio letterale esaurisce gli strumenti ermeneutici. In cassazione, la censura sull’interpretazione degli atti pattizi accolta dal giudice di merito è ammissibile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per radicale inadeguatezza della motivazione. La mera contrapposizione fra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente — nella specie il proprietario di un terreno occupato per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale — agiva in giudizio per il risarcimento dei danni. In primo grado il Trib. Salerno condannava in solido al ristoro il comune, l’istituto autonomo per le case popolari e l’ATI concessionaria. In appello la corte territoriale rideterminava le somme, imputando l’illecita ablazione e l’occupazione illegittima a tutti e tre i soggetti.
Dopo un primo annullamento con rinvio, la Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, rigettava le domande di rivalsa degli enti e dichiarava inammissibile la domanda di manleva dell’ATI, escludendo che la clausola contrattuale potesse estendersi oltre le controversie derivanti dall’esecuzione materiale dei lavori. Lo IACP ricorreva per cassazione avverso questa statuizione; il comune proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo dello IACP deduce la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 cod. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente circoscritto l’obbligazione di garanzia assunta dal concessionario alle sole controversie scaturenti dall’esecuzione materiale dei lavori, mentre la clausola non recherebbe tale limitazione.
La Corte muove da una premessa generale: l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e censurabile in legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione. Il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, poiché la comune intenzione delle parti impone di considerare anche i criteri logici e sistematici, pure quando il testo sia chiaro ma dissonante con indici esterni di una diversa volontà.
Il percorso interpretativo è quindi circolare: dopo l’esegesi del testo occorre ricostruire l’intenzione delle parti e verificarne la coerenza con le restanti disposizioni e con la condotta tenuta. Nondimeno, ove il negozio sia chiaro e tale da escludere equivoci, il criterio letterale esaurisce gli strumenti ermeneutici. In sede di legittimità, la contrapposizione fra la lettura del ricorrente e quella del giudice di merito non riveste utilità, essendo richiesta la violazione dei criteri legali o la radicale inadeguatezza della motivazione.
Nel caso concreto, la corte territoriale ha richiamato il tenore della clausola che obbligava l’ATI a tenere indenne l’istituto da ogni controversia con specifico riferimento all’esecuzione dei lavori. Ha poi corroborato tale lettura con la collocazione sistematica della clausola, posta prima del capo dedicato alle occupazioni ed espropriazioni. Trattasi di ricostruzione ragionata e giuridicamente corretta, che si sottrae a censura: la Corte ha dato prevalenza al canone letterale, rafforzato dalla collocazione sistematica, e ha dichiarato il ricorso principale inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità priva di efficacia il ricorso incidentale tardivo del comune ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente condanna dello IACP alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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