Nullità dell’ordinanza per motivazione apparente sull’illegittima triplicazione dei compensi al CTU (Cass. civ. Sez. II n. 5656 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da nullità l’ordinanza resa nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, poiché all’interno dello stesso ufficio non sono configurabili questioni di competenza tra il presidente e i giudici in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione. È invece nulla per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza che, a fronte della censura di illegittima triplicazione dei compensi per la sostanziale identità delle consulenze tecniche, si limiti a richiamare il dato formale della diversità dei giudizi e poi valuti le tre consulenze come se costituissero un’unica attività, senza risolvere la contraddizione.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione a tre decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni istituti di credito, contestando la natura sussidiaria della garanzia prestata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 224/1998 in relazione a finanziamenti erogati a una società e poi accollati a un partito politico. Nei tre giudizi di opposizione, svoltisi parallelamente davanti al medesimo giudice, è stato nominato lo stesso consulente tecnico d’ufficio, che ha depositato tre distinte relazioni e ha ottenuto tre decreti di liquidazione.
Riunite le opposizioni ai decreti, il Tribunale di Roma le ha decise con ordinanza. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della nullità del provvedimento per la sua adozione da parte del giudice monocratico e per il vizio di motivazione sulla triplicazione dei compensi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 150/2011, 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 158 e 161 cod. proc. civ., sostenendo che le opposizioni dovessero essere decise dal presidente del tribunale, capo dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso i decreti. Il motivo è inammissibile: secondo la giurisprudenza della Corte non si configura alcuna questione di competenza interna all’ufficio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, come affermato da Cass. n. 22292/2020 e Cass. n. 22795/2019.
Il secondo motivo denuncia la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito ha respinto la censura sull’illegittima triplicazione dei compensi richiamando solo il dato formale della diversità dei giudizi in cui era stata depositata la medesima consulenza.
La Corte ritiene il motivo fondato. La ricorrente aveva evidenziato che le tre consulenze erano, quanto all’attività peritale compiuta e alla stima del valore degli immobili, perfettamente identiche e sovrapponibili, con la sola differenza che in una di esse la seconda stima era stata effettuata a valori di giugno 2008 anziché a quelli di marzo-aprile 2009.
Il Tribunale si è limitato a rilevare che ciascuna consulenza era stata svolta in un autonomo giudizio, a fronte di uno specifico incarico, salvo poi esaminare le tre consulenze “al singolare”, come se fossero un’unica consulenza, valutando il quesito, la metodologia della ricerca e la disamina dei luoghi e delle misure catastali.
Il giudice dell’opposizione ha così, da un lato, considerato corretto il compenso delle tre consulenze come se avessero avuto ad oggetto attività del tutto distinte e, dall’altro, le ha esaminate come se fossero state un’unica consulenza tecnica. Gli argomenti esposti in motivazione sono pertanto affetti da insanabile contraddizione e la risposta alla censura dell’opponente risulta solo apparente. L’ordinanza è nulla e la causa è rinviata al Tribunale di Roma, che dovrà valutare nuovamente l’attività svolta dal consulente.
Nota della Redazione
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