Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione dei fatti in materia di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 5657 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Le censure che sollecitano la cooperazione istruttoria in modo del tutto generico, senza indicare su cosa essa avrebbe potuto esercitarsi, non superano il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva respinto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 contro il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni.

Il Giudice di pace aveva respinto il ricorso rilevando che nessuna prova era stata fornita circa l’asserito tentativo di presentare la domanda di protezione internazionale e l’asserito rischio in caso di rientro nel Paese di origine. Il ricorrente ha censurato l’omessa pronuncia, la motivazione apparente, la violazione delle norme sull’asilo e del principio di non-refoulement.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, per connessione, dichiarandoli inammissibili. Ha anzitutto escluso sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente, osservando che il giudice di merito si è pronunciato in maniera sintetica ma chiara, affermando che il ricorrente nulla aveva provato in ordine all’asserito tentativo di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Tale accertamento di fatto, ha rilevato la Corte, non risulta efficacemente contestato mediante l’indicazione di fatti storici specifici di cui sia stato omesso l’esame. Viene richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legittimità, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti storici (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).

La Corte ha inoltre osservato che le censure sono svolte in maniera astratta, mediante deduzione di violazioni di legge e richiamo di precedenti, senza illustrare alcuna circostanza specifica inerente alla posizione del cittadino straniero che avrebbe potuto condurre a un diverso esito. La prospettazione della presunta volontà di presentare domanda di protezione risulta sganciata da dati concreti e certi, e la sollecitazione alla cooperazione istruttoria appare del tutto generica.

Quanto alle violazioni di legge, la Corte ha ribadito la distinzione tra i due momenti del giudizio di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il vizio di violazione di legge investe la regola di diritto; il vizio di falsa applicazione consiste nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non adatta. Non rientra in tale ambito l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, rimessa al giudice di merito (Cass. n. 640/2019). Il ricorso è stato quindi rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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