Revocazione per errore di lettura degli atti interni al giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 6078 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. può cadere anche su un atto interno al giudizio di legittimità, quale è il ricorso per cassazione, quando il collegio ne abbia falsamente percepito il contenuto e abbia fondato la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa. L’errore di lettura che si risolva in una mera svista percettiva, emergente con immediatezza e obiettività senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, integra il vizio revocatorio. Il vizio è decisivo quando, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Accertato l’errore percettivo, la sentenza è revocata e, in sede rescissoria, resta stabilizzata la motivazione autonoma di merito, facendo venir meno l’interesse all’esame degli ulteriori motivi.
Il Fatto
La vicenda nasce da alcuni avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al periodo d’imposta 2007, emessi nei confronti di una società contribuente e dei soci per trasparenza, dopo un processo verbale di constatazione redatto in data 5 giugno 2015. Il giudice di primo grado annullò gli avvisi; la CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettò l’appello dell’Ufficio; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35207/2022 del 30 novembre 2022, rigettò il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di legittimità aveva ritenuto inapplicabile il regime transitorio di salvaguardia, sul presupposto che il PVC fosse stato notificato dopo il 2 settembre 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 128/2015. L’Agenzia ha proposto ricorso per revocazione deducendo l’errore di percezione del collegio, che avrebbe confuso la data di notifica degli avvisi con quella di redazione del verbale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di atto interno al giudizio di legittimità, ossia quello che il collegio esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio: Cass. n. 27400/2020, Cass. n. 26643/2018, Cass. n. 31747/2019, Cass. n. 21819/2016, Cass. n. 4456/2015. Il fatto non percepito può essere anche una porzione del ricorso per cassazione, secondo Cass. n. 25752/2022.
La Corte afferma che la falsa rappresentazione dell’atto difensivo, quando la decisione sia fondata su un fatto incontrastabilmente escluso, integra il vizio revocatorio. Nella specie, nell’originario ricorso il ricorrente aveva indicato che gli avvisi di accertamento erano stati notificati in data 14, 21 e 22 dicembre 2015, scaturenti da PVC redatto il 5 giugno 2015. L’aver inframezzato il periodo principale con il periodo incidentale ha ingenerato la svista di lettura, inducendo il collegio a riferire alla redazione del verbale la data di notifica degli atti impositivi.
Respinta l’eccezione dei controricorrenti — perché oggetto di controversia non era la data del verbale ma la disciplina della decadenza applicabile — la Corte dichiara inammissibile la documentazione depositata il 15 dicembre 2023, attinente al merito e non all’ammissibilità, con violazione del principio di autosufficienza.
Accolto il ricorso per revocazione, in sede rescissoria la Corte esamina il quarto motivo, vertente sul riparto dell’onere probatorio in tema di operazioni oggettivamente inesistenti. Il motivo è inammissibile, perché volto a censurare un accertamento in fatto del giudice di appello e a ottenere un non consentito terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017, Cass. n. 3340/2019, Cass. n. 640/2019, Cass. n. 24155/2017, Cass. n. 8315/2013). Stabilizzatasi la motivazione di merito, l’originario ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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