Doppia conforme e travisamento della prova dopo la riforma Cartabia (Cass. civ. Sez. II n. 12762 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione della c.d. doppia conforme, già prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e ora riprodotta dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, opera soltanto quando le sentenze di primo e di secondo grado siano state deliberate nel merito e siano fondate sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti. Essa non opera quando la decisione d’appello, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, perché tale circostanza impedisce la comparazione dei sostrati fattuali. Ne consegue che il travisamento della prova concernente un fatto sostanziale, costituito da un punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato, va fatto valere con l’art. 360, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., trovando invece nell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. il rimedio proprio la svista sul fatto probatorio in sé.
Il Fatto
Con atto di permuta del 2002 le parti si erano scambiate una porzione immobiliare e un terreno con destinazione urbanistica, assistito da una scrittura privata e da un atto d’obbligo. I danti causa degli odierni controricorrenti convennero in giudizio i vicini davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo l’utilizzo indebito della cubatura, la violazione delle altezze e delle distanze legali, la mancata realizzazione dei posti auto.
Il Tribunale accolse in parte le domande, ordinando l’arretramento del fabbricato. La Corte d’Appello di Napoli respinse l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso, depositato oltre quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Trova applicazione la modifica dell’art. 370 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha sostituito la notificazione nel domicilio eletto con il deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.
Nel merito, il primo motivo contesta l’applicazione della preclusione da doppia conforme. La Corte richiama la propria ordinanza n. 32019 del 11.12.2024 e le Sezioni Unite n. 1914 del 2016, evidenziando che la nuova formulazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. riproduce sostanzialmente la previsione abrogata. La preclusione opera solo se entrambe le sentenze sono deliberate nel merito, mentre non opera quando la conferma si fondi su ragioni processuali.
Nella specie le due decisioni hanno entrambe interpretato gli accordi intercorsi nel senso della mancanza di una volontà derogatoria delle distanze: sussiste quindi la doppia conforme. Le censure di travisamento della prova, riguardando un fatto sostanziale controverso, sono inammissibili. Il rimedio proprio per la svista sul fatto probatorio in sé resta l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., secondo Cass., Sez. U. n. 5792 del 2024.
Il secondo motivo, che deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, sesto comma, Cost., ricorrente solo in caso di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.
Anche il terzo motivo è infondato. L’interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per motivazione inadeguata. La ricostruzione dei giudici appare plausibile, avendo valorizzato il dato letterale, quello funzionale e il collegamento tra permuta e atto d’obbligo. La Corte ribadisce che la ricostruzione con aumento di volumetria integra nuova costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze vigente al momento dell’intervento.
Il ricorso è rigettato. Il controricorso tardivo esclude la pronuncia sulle spese. La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. impone la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., secondo Sezioni Unite n. 27195 del 2023, con pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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