Interessi bancari ultralegali, allegazione tardiva e rilievo delle nullità in appello (Cass. civ. Sez. I n. 7587 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate d’ufficio in appello, o in cassazione, unicamente a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive, poiché l’omessa indicazione di una specifica causa petendi rende indeterminata la domanda. Ne consegue che l’inammissibilità della censura riguardante l’applicazione del tasso legale e l’inesistenza dei contratti deriva dalla genericità dell’allegazione di primo grado. Quando nel giudizio di merito siano espletate più consulenze tecniche con risultati difformi, la sentenza che si uniformi a una sola di esse è censurabile solo se l’omessa considerazione dell’altra si traduca nell’omesso esame di un fatto decisivo risultante dal testo della sentenza.

Il Fatto

Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere il ricalcolo dei saldi di due conti correnti, invocando l’applicazione delle condizioni di una convenzione stipulata da un consorzio del quale era socia e contestando l’addebito di interessi ultralegali. Il Tribunale di Agrigento, dopo due consulenze tecniche d’ufficio, ritenne nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi e condannò la banca al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta.

La Corte d’appello di Palermo accolse l’impugnazione della società solo quanto alla debenza degli interessi sulla somma oggetto di condanna, rilevando che soltanto in secondo grado la correntista aveva dedotto la mancata pattuizione degli interessi e l’inesistenza dei contratti, in violazione dell’art. 345 c.p.c. La sentenza è stata impugnata per cassazione con tre motivi; la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., degli artt. 1283, 1284, 1460 e 2697 c.c. e dell’art. 117 del TUB, è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che la corte territoriale aveva esaminato gli atti e rilevato che solo in appello la società aveva allegato la mancata pattuizione degli interessi e l’inesistenza dei contratti. La ricorrente si affidava a una frase della citazione troppo generica, priva di riferimento alcuno a tali profili: un’espressione idonea a ricomprendere una gamma eccessivamente ampia di ragioni e dunque inidonea a individuare la causa petendi.

Il passaggio centrale riguarda il rilievo officioso delle nullità. La Corte afferma che le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate d’ufficio in appello, o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n. 20713/23); le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive (Cass. n. 28983/23). Tali considerazioni assorbono anche il profilo sull’onere della prova e il versante del terzo motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione.

Il secondo motivo, incentrato sul preteso svolgimento illegittimo dei conteggi da parte del secondo consulente, è inammissibile: dietro lo schermo della violazione di legge si sollecita una revisione del ragionamento del consulente, inibita in sede di legittimità. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia tenuto conto dei rilievi delle parti, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del convincimento (Cass. n. 33742/22; n. 4344/23; conf. n. 18886/23). Il succedersi di ricalcoli, integrazioni e rinnovo della consulenza aveva comunque recepito le diverse prospettazioni.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la censura di insufficienza della motivazione è preclusa dal testo novellato dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte, richiamando Cass. n. 31511/22 e Cass. n. 6388/23, ribadisce che il vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata e non dal confronto con le risultanze processuali. L’indirizzo espresso da Cass. n. 19372/21 è giudicato non preferibile, perché elaborato prima della modifica recata dall’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012, quando era ancora denunciabile la semplice insufficienza della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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