Sospensione civile per pregiudizialità penale solo con dipendenza normativa (Cass. civ. Sez. II n. 28284 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Non basta la mera identità dei fatti tra i due giudizi: occorre la dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione di quella penale. Tale condizione non ricorre quando l’attore, costituitosi parte civile per il risarcimento del danno, eserciti in sede civile domande di natura reale, volte alla condanna ad obblighi di fare e non fare, senza pretese risarcitorie per equivalente.

Il Fatto

La ricorrente conviene in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di Taranto, chiedendo la condanna a ripristinare un locale deposito con pozzo e relativo impianto di attingimento dell’acqua, di cui assume la comproprietà, nonché a consentire il libero esercizio della connessa servitù di passaggio sul fondo della convenuta. Domanda anche la condanna ex art. 614-bis c.p.c. a una sanzione economica per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

La convenuta resiste, eccependo che l’attrice si è costituita parte civile in un procedimento penale pendente per fatti connessi. Il Tribunale ravvisa un’ipotesi di pregiudizialità e sospende il giudizio civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. Avverso tale decisione la ricorrente propone regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi, esaminati congiuntamente perché fondati. La ricorrente censura la violazione dell’art. 75 c.p.p. e dell’art. 295 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente configurato il procedimento penale come antecedente logico del giudizio civile.

La Corte ribadisce il principio già affermato in sede di legittimità: la sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale presuppone che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e che la sentenza penale possa avere valore di giudicato nel processo civile (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 15248 del 01.06.2021, e i conformi richiami ivi contenuti). Non è sufficiente che nei due processi rilevino gli stessi fatti; occorre la dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione di quella penale.

Nel caso di specie i due giudizi vertono sul medesimo comportamento: la pretesa di esercitare in via esclusiva i diritti di signoria sul bene e di escludere dal godimento la ricorrente, mediante la frapposizione di ostacoli all’esercizio della servitù e l’eliminazione fisica del locale tecnico. Sussiste dunque la identità dei fatti, prima condizione richiesta dalla giurisprudenza.

Non si configura, tuttavia, il rapporto di pregiudizialità tecnica e logica. L’accertamento penale sulla liceità o illiceità della condotta escludente non è idoneo a spiegare effetti pregiudiziali sull’accertamento devoluto al giudice civile. In sede penale la ricorrente ha esercitato la pretesa risarcitoria per il danno morale e materiale da fatto-reato; in sede civile ha rivendicato l’accertamento della comproprietà sul manufatto e sul pozzo e del diritto di servitù di passaggio, con condanna a un facere e a un non facere specifico, senza formulare pretese risarcitorie per equivalente.

A fronte di questa oggettiva diversità delle pretese, tra l’accertamento devoluto al giudice penale e quello affidato al giudice civile non sussiste alcun profilo di pregiudizialità né di interferenza. Il regolamento di competenza è pertanto accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e remissione degli atti al Tribunale di Taranto per la prosecuzione del giudizio. Le spese del regolamento sono rinviate alla decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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