Nullità della sottoscrizione delle quote del fondo e questione tardiva in appello (Cass. civ. Sez. I n. 5360 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che dichiari inammissibile, per il suo carattere di novità, la questione relativa alla mancata dimostrazione della forma convenzionalmente richiesta per la sottoscrizione delle quote di un fondo si spoglia della potestas iudicandi e non può nel contempo deciderne il merito. La statuizione di merito resa su questione dichiarata inammissibile è ininfluente e priva di effetti giuridici: la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnarla, ma deve censurare la sola dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ratio decidendi. Ne consegue che, accertato che la questione non era nuova, il motivo di ricorso è fondato e la sentenza va cassata con rinvio, poiché il giudice di appello ha reso una decisione in rito che gli ha precluso l’esame del merito.

Il Fatto

Due investitori hanno convenuto in giudizio una banca lamentando l’inosservanza degli obblighi in tema di intermediazione finanziaria in relazione a tredici operazioni compiute tra il novembre 2007 e l’agosto 2008, con particolare riguardo alla sottoscrizione di partecipazione a un hedge fund. Hanno domandato la nullità delle operazioni, in subordine l’annullamento per errore o la risoluzione per inadempimento, con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano ha respinto le domande; la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione con sentenza del 10 luglio 2019.

Gli investitori ricorrono per cassazione con otto motivi. La banca resiste con controricorso. La questione decisiva attiene al rilievo di novità che il giudice distrettuale ha opposto alla deduzione sulla mancata produzione del documento rappresentativo dell’ordine di acquisto delle quote, da cui dipendeva la nullità per violazione della forma scritta richiesta dal regolamento del fondo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa: la ritiene infondata, poiché il ricorso soddisfa la prescrizione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. Passa poi all’esame dei singoli mezzi.

Il primo motivo è respinto. La Corte rileva che il reg. Consob n. 16190/2007 non collega affatto la comunicazione della nuova classificazione al primo contatto utile per la generalità della clientela: l’art. 113, comma 3, prevede tale termine per la sola clientela già classificata come operatore qualificato, perché solo in tal caso l’investitore deve essere avvertito del mutamento della propria posizione giuridica. Poiché nel motivo non si assume che i ricorrenti avessero assunto in precedenza la veste di operatori qualificati, la censura è disattesa.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Quanto agli obblighi informativi, il giudice di appello ha accertato che agli investitori fu fornito un adeguato corredo di informazioni; la doglianza non è dunque aderente alla pronuncia impugnata. La questione sulla forma scritta delle informazioni non trova invece alcun cenno nella sentenza e non risulta dedotta nei gradi di merito: la parte che prospetti in cassazione questioni nuove deve, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare lo specifico atto processuale in cui le aveva fatte valere (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). Il terzo motivo si risolve inoltre in un inammissibile sindacato dell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili. Sul quinto, la Corte precisa che la Corte di appello si è occupata dell’appropriatezza dell’investimento, non dell’adeguatezza di cui agli artt. 40 e 41 del regolamento, trattandosi di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli: la valutazione di fatto non è sindacabile in legittimità. Sul sesto, la ratio decidendi basata sull’inammissibilità della questione proposta in appello resiste alla censura, mentre non rileva la parte della motivazione dedicata al merito, che è ininfluente e priva di effetti giuridici (Cass. Sez. Un. n. 2155 del 2021).

Il settimo motivo è accolto. Dalla stessa sentenza di appello risulta che gli investitori avevano denunciato in primo grado la nullità dipendente dalla mancata osservanza della forma scritta richiesta dal regolamento del fondo, deduzione ribadita col quarto motivo di appello. La questione relativa alla mancata produzione del documento pervenuto all’emittente per il perfezionamento del contratto non aveva quindi carattere di novità. Poiché la Corte di appello, dichiarandola inammissibile, si è spogliata della potestas iudicandi quanto al merito, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L’ottavo motivo è inammissibile, mirando a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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