Improcedibilità del ricorso per mancato deposito e raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 7675 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione e la circostanza che la stessa non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione non ostano alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per tardività del deposito, a norma dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., e alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità per mancato deposito del ricorso, a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
Il Fatto
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa in dipendenza di una cartella, per omesso versamento di IRPEF e IVA relativi a un determinato anno d’imposta.
La parte ricorrente non ha depositato il ricorso notificato presso la cancelleria della Corte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e ha curato l’iscrizione a ruolo; l’agente della riscossione è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria il collegio aveva rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della debenza del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso, ove l’iscrizione a ruolo sia stata curata dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso non è stato depositato nel termine di legge presso la cancelleria. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente travolgimento dell’intera impugnazione.
Il punto giuridicamente rilevante attiene alla sorte delle spese. La Corte afferma che la costituzione del controricorrente e la mancata contestazione sulla ritualità dell’impugnazione non impediscono la declaratoria di improcedibilità per tardività del deposito. Le spese del giudizio di legittimità seguono quindi la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente.
La Corte affronta poi la questione del contributo unificato, già oggetto di rimessione a nuovo ruolo. Richiamando Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621, si afferma che la pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità per mancato deposito del ricorso, quando l’iscrizione a ruolo sia stata richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il provvedimento di improcedibilità rientra dunque tra i tipi previsti dalla norma, con la conseguenza che la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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