Annullamento della cartella esclude l’intimazione di pagamento anche se non definitiva (Cass. civ. Sez. V n. 7159 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla l’atto impositivo si sostituisce integralmente a quest’ultimo, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario; il venir meno dell’atto impositivo per effetto dell’annullamento, anche se non passato in giudicato, determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio. Ne consegue l’illegittimità dell’intimazione di pagamento fondata sulla pretesa contenuta nella cartella annullata. La richiesta di accesso alla definizione agevolata, al pari della domanda di rateizzazione, integra riconoscimento dell’altrui diritto ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. e interrompe la prescrizione, a prescindere dal successivo provvedimento di ammissione dell’Agenzia.
Il Fatto
La società contribuente impugna un’intimazione di pagamento emessa a fronte di quattro cartelle sottese. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, ritenendo da un lato che l’interruzione della prescrizione non fosse collegata alla richiesta di definizione agevolata bensì al successivo provvedimento dell’Agenzia, e dall’altro che l’eccepito annullamento di una delle cartelle non fosse provato, perché la sentenza prodotta non risultava clausolata di definitività.
La società ricorre per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 2944 cod. civ., 20 del d.lgs. n. 472/97 e 6-ter del d.l. n. 193/2016, nonché degli artt. 67-bis del d.lgs. n. 546/92 e 2909 cod. civ. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento dell’altrui diritto, cui l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo, è atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non esige una specifica intenzione ricognitiva ma solo la volontarietà e la consapevolezza dell’esistenza del debito. Tale riconoscimento si configura nella domanda di rateizzazione e, a maggior ragione, nella richiesta di definizione agevolata, con interruzione della prescrizione quinquennale.
La Corte corregge quindi la motivazione della CTR ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto. L’interruzione del termine prescrizionale va riconnessa direttamente alla richiesta della contribuente di accesso alla definizione agevolata, e non al successivo provvedimento di ammissione dell’Agenzia. Il motivo è pertanto rigettato con parziale correzione.
Sul secondo motivo la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo si sostituisce integralmente ad esso, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario. Il venir meno dell’atto impositivo per effetto dell’annullamento, anche se non passato in giudicato, determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio.
L’intimazione di pagamento, che ha sostituito l’avviso di mora, è atto previsto dall’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e non costituisce il titolo della pretesa: presuppone la preventiva notifica della cartella e ha funzione di riattivare la riscossione. Nella specie la CTR non si è attenuta a tali principi, poiché l’incontestato annullamento della cartella determinava il difetto del presupposto dell’intimazione, indipendentemente dal passaggio in giudicato. Il motivo è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accogliendo il ricorso originario.
Nota della Redazione
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