Non contestazione applicabile ai fatti e non alle questioni giuridiche (Cass. civ. Sez. I n. 7945 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. opera esclusivamente sul piano della prova dei fatti, delimitando il thema probandum, e non si estende alle qualificazioni giuridiche, all’interpretazione della disciplina applicabile né alle argomentazioni tecniche delle parti. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare il giudice non può rigettare l’opposizione sulla base della pretesa genericità delle difese dell’opponente rispetto alle osservazioni giuridiche della curatela: l’accertamento del fondamento giuridico della domanda, alla stregua dei fatti costitutivi o impeditivi dedotti, deve essere compiuto d’ufficio. Tale omissione integra violazione del potere-dovere di decidere e giustifica la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Una banca proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, contestando l’ammissione in via chirografaria del solo credito di euro 595.538,71 a fronte di una domanda per euro 1.111.521,72, di cui euro 600.000,00 a titolo di apertura di credito ipotecaria e il resto per saldo debitore di conti correnti.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. Riteneva, tra l’altro, che il decreto del giudice delegato fosse motivato per relationem, che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca fosse inopponibile al fallimento e che le contestazioni dell’opponente fossero generiche rispetto alle osservazioni giuridiche e tecniche della curatela, non contrastate con consulenza di parte o richiesta di CTU. Proponeva ricorso per cassazione la banca con sette mezzi; resisteva il fallimento con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il nodo interpretativo del decreto impugnato. La ricorrente aveva raggruppato i motivi secondo due letture alternative: la prima (A), in cui il tribunale avrebbe trascritto la proposta del curatore solo per superare la censura di carenza di motivazione del provvedimento del giudice delegato; la seconda (B), in cui avrebbe fatto proprie le argomentazioni del curatore ritenendole corrette in diritto.
La Corte aderisce alla lettura sub A. La trascrizione integrale delle argomentazioni del curatore, tra virgolette e in corsivo, è preceduta dalla frase con cui il Collegio dichiara di non ravvisare l’eccepita omissione di motivazione, e seguita dalla conclusione sulla motivazione “ampiamente articolata ed esaustiva”, senza alcuna ulteriore considerazione. Manca il benché minimo accenno alle repliche del ricorso in opposizione. Il tribunale, dunque, ha inteso solo giustificare il rigetto della contestata assenza di motivazione, non fare proprie le deduzioni giuridiche del curatore.
Su questa premessa i primi due motivi sono fondati. Il giudice di merito, dopo aver confermato l’inopponibilità del decreto ingiuntivo, ha richiamato le ordinarie regole sull’onere della prova per concludere che, a fronte delle contestazioni giuridiche e tecniche della curatela e del supporto tecnico-contabile del coadiutore, le enunciazioni dell’opponente risultassero generiche e inidonee alla prova del maggior credito.
La Corte rileva l’errore. Il principio di non contestazione, nel testo introdotto dall’art. 45, comma 14, legge n. 69 del 2009, integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti, con relevatio ab onere probandi. Esso è stato applicato non a fatti allegati dal fallimento, ma a mere argomentazioni giuridiche e tecniche.
Il Collegio richiama il consolidato insegnamento: il principio vige anche nell’opposizione allo stato passivo, dove si applica pure al curatore nonostante la sua terzietà, ma non è equiparabile alla confessione né implica disponibilità del diritto. Esso ha riguardo solo ai fatti da accertare, non ai documenti, né alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla loro valutazione, nemmeno se raggiunte in perizia stragiudiziale, né alle questioni di qualificazione giuridica o interpretazione della disciplina applicabile, la cui cognizione rientra nel potere-dovere del giudice.
Il tribunale, quindi, ha sostanzialmente abdicato al proprio potere-dovere di decidere, trincerandosi dietro la pretesa genericità delle contestazioni. Dai passaggi del ricorso emerge invece che l’opponente aveva svolto puntuali rilievi su nullità della clausola di indicizzazione al tasso Euribor, superamento del limite di finanziabilità, usurarietà dei tassi e irregolarità dell’addebito di commissioni di massimo scoperto: tutte questioni giuridiche sulle quali il giudice ha omesso di pronunciarsi. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Patti, in diversa composizione, per il riesame e la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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