Rilievo d’ufficio della mancanza di data certa e obbligo di contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 7946 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo fallimentare, la mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore è rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione del curatore. Tuttavia, nel rilevare la questione, il giudice ha l’obbligo di segnalarla alle parti onde consentire la discussione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., trattandosi di questione non di solo diritto ma di fatto o mista. L’omissione della segnalazione non determina la nullità del provvedimento, salvo che abbia vulnerato la facoltà della parte di chiedere prove o di ottenere una rimessione in termini. In tale evenienza, il provvedimento è cassato per violazione del contraddittorio.
Il Fatto
Una banca proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, contestando l’esclusione del proprio credito, insinuato in via chirografaria a titolo di mutuo e di saldo debitore di conto corrente. Il curatore aveva concluso per la non ammissione, rilevando il superamento del tasso soglia usurario e l’insufficienza della documentazione sul finanziamento.
Il giudice delegato rigettava la domanda, rilevando d’ufficio la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto e l’indeterminatezza del contratto di mutuo. Il tribunale, in sede di opposizione, respingeva il gravame per l’inopponibilità al fallimento dei documenti prodotti dalla banca, in quanto privi di data certa anteriore ex art. 2704 c.c. Avverso tale decreto la banca proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi. Il primo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale rilevato d’ufficio l’inopponibilità dei documenti, nonostante curatore e giudice delegato avessero esaminato la domanda nel merito. Il secondo lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l. fall., per essere stato il rilievo esercitato senza rispettare il diritto di difesa.
La Corte richiama innanzitutto il principio secondo cui, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito da saldo negativo di conto corrente bancario, la forma ad substantiam impone che la prova sia offerta mediante la produzione della scrittura negoziale provvista di data certa, non essendo sufficienti gli estratti conto spediti in costanza di rapporto. Per gli interessi correlati al credito da mutuo è invece sufficiente il titolo contrattuale con la disciplina di calcolo (Cass. 33724/2022).
Il primo motivo è infondato: la mancanza di data certa nelle scritture prodotte in sede fallimentare è rilevabile anche d’ufficio, secondo un principio consolidato (Cass. Sez. U. 4213/2013; Cass. 13920/2020; Cass. 2649/2021).
È invece fondato il secondo motivo. La stessa giurisprudenza ha affermato che, nel rilevare d’ufficio la questione, il giudice deve segnalarla alle parti per consentirne la discussione (Cass. 28144/2023). L’omissione non determina la nullità della sentenza, salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere una rimessione in termini. Nel caso di specie quel vulnus si è verificato, anche in ragione delle posizioni ondivaghe assunte dal curatore, dal giudice delegato e dal tribunale.
Il tribunale aveva dunque l’obbligo di stimolare il contraddittorio sulla questione, trattandosi di principio stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c. per le questioni di fatto o miste (Cass. 11724/2021, Cass. 1617/2022), assegnando un termine alla banca per l’allegazione o la produzione di prove atte a contrastare il rilievo d’ufficio. Segue la cassazione del decreto con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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