Transazione sopravvenuta e inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. I n. 11142 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, intervenuta tra le parti e rappresentata al giudice di legittimità, determina la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per fatto estintivo sopravvenuto all’introduzione del giudizio, con l’integrale compensazione delle spese in ragione dell’accordo raggiunto anche sul governo delle spese di legittimità. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità esclude che la ricorrente sia tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società ricorrente in cassazione aveva impugnato il decreto con cui la Corte d’Appello di Cagliari, sezione di Sassari, aveva respinto il reclamo avanzato dall’Agenzia delle Entrate avverso l’omologazione del concordato preventivo della controricorrente. Il provvedimento di omologazione era stato emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, che aveva altresì dichiarato cessato l’obbligo di vigilanza in capo ai Commissari Giudiziali.
Contro quel decreto l’Amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla società mediante controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato memoria rappresentando l’intervenuto accordo transattivo con la controricorrente e con un terzo, accordo che ha definito in modo satisfattivo le rispettive posizioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare dell’interesse a ricorrere, rilevante in quanto la parte ricorrente ha prospettato la sopravvenuta composizione stragiudiziale della vicenda. Sul punto il Collegio osserva che l’accordo transattivo, allegato alla memoria difensiva, ha definito in modo satisfattivo ed integrale le posizioni di tutte le parti in causa.
Da tale circostanza il giudice di legittimità trae la conseguenza che la ricorrente non ha più interesse a coltivare il giudizio già introdotto innanzi alla Corte, essendo il relativo interesse venuto meno per fatto sopravvenuto all’introduzione del giudizio stesso. La carenza sopravvenuta di interesse si traduce nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Quanto al governo delle spese, la Corte dispone l’integrale compensazione tra le parti, in ragione dell’intervenuto accordo che ha regolato anche il profilo delle spese del giudizio di legittimità. La scelta si giustifica proprio in considerazione della definizione convenzionale della controversia, che ha superato l’esito contenzioso.
Infine, la Corte si pronuncia sul contributo unificato. Il Collegio rileva che la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. Il raddoppio non è dunque dovuto, poiché l’inammissibilità non consegue a una valutazione di merito o di improcedibilità del ricorso, ma a una sopravvenienza che ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Nota della Redazione
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