Clausola penale determinabile ex post e nullità per indeterminatezza (Cass. civ. Sez. III n. 8044 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente è soggetta alla disciplina generale dell’oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell’inadempimento. È pertanto contraddittoria, e si pone al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la motivazione che nega validità alla clausola per indeterminatezza dopo averne ammesso la funzione di liquidazione forfettaria e differita del danno. La clausola penale svolge funzione risarcitoria, più che sanzionatorio-punitiva, ed è soggetta a riduzione anche d’ufficio se manifestamente eccessiva.

Il Fatto

Una società cooperativa di somministrazione merci conveniva in giudizio una società affidataria e i relativi soci per far dichiarare l’illegittimità del recesso comunicato in relazione a un contratto di somministrazione e ottenere il pagamento di una somma a titolo di mancato guadagno, in forza della clausola n. 5 del contratto.

Il Tribunale accoglieva la domanda, escludendo la natura penale della clausola e ricondurla alla disciplina ordinaria del risarcimento. La Corte d’appello accoglieva il gravame, qualificava la clausola come penale e la dichiarava nulla per indeterminatezza, rigettando la domanda risarcitoria. La società cooperativa proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il terzo e il quarto motivo, attinenti alla contraddittorietà della motivazione e alla ritenuta nullità della clausola per indeterminatezza. Il giudice d’appello aveva affermato, da un lato, che la clausola introduceva un automatismo nel calcolo del danno e, dall’altro, che la quantificazione del pregiudizio aveva richiesto l’acquisizione di elementi istruttori.

Secondo la Corte, l’argomentazione del giudice di merito è insanabilmente contraddittoria. La Corte d’appello, dopo aver correttamente richiamato il principio per cui alla clausola penale si applica la disciplina generale dell’oggetto del contratto — la cui natura può essere tanto determinata quanto determinabile — contravviene al medesimo principio, negando che la determinazione possa avvenire ex post sulla base di un criterio predeterminato.

La Corte richiama i propri precedenti (Sez. I n. 1189 del 2018; Sez. I n. 11548 del 2023), secondo i quali le parti possono convenire il pagamento di una somma rapportata alla durata dell’inadempimento o fissare soltanto il tetto della penale, suscettibile di essere poi rapportata all’effettiva consistenza dell’inadempimento. In tali casi l’entità della penale diviene concretamente determinata solo in un momento successivo.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto per cui la prestazione posta a carico dell’inadempiente ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. è soggetta alla disciplina generale dell’oggetto del contratto e può essere determinata o determinabile anche ex post. Ciò vale, mutatis mutandis, per la clausola in esame, limitata al lucro cessante e rapportata al rimborso dei mancati guadagni derivati dalla cessazione del rapporto per il periodo mancante alla scadenza.

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono disattesi. La Corte d’appello ha correttamente qualificato la clausola come penale, in conformità al nomen juris attribuito in contratto, alla richiesta indennitaria e alla concorde interpretazione delle parti. La clausola penale svolge funzione risarcitoria, più che sanzionatorio-punitiva, ed è riducibile d’ufficio se manifestamente eccessiva. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

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