Motivazione apparente sull’ordine di servizio e prova della delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 17971 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione solo apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza che, nel negare la prova della delega di firma in capo all’autore dell’atto impositivo, qualifichi come meramente confermativo l’ordine di servizio richiamato senza illustrarne il contenuto né quello degli atti da esso richiamati. La motivazione è incomprensibile quando non rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Sul piano probatorio, il principio di acquisizione impone di valutare le risultanze istruttorie comunque ottenute, a prescindere dalla parte che le ha prodotte.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale condotta nei confronti di una società, l’Agenzia delle entrate notificava a un socio un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010, contestando maggiori redditi da utili extracontabili, in ragione della ristretta base sociale composta da quattro soci, ciascuno titolare di un quarto delle quote e legati da vincoli di stretta parentela.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, eccependo in via preliminare la nullità per carenza del potere di firma del funzionario sottoscrittore. Il ricorso era rigettato. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva l’eccezione, assorbente, rilevando l’assenza di una valida delega in capo all’autore dell’atto. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. La questione giuridica centrale riguarda il contenuto minimo della motivazione e la prova della delega di firma dell’atto impositivo.

In via preliminare, il giudice di legittimità afferma che l’ordine di servizio esaminato dal giudice di appello è ritualmente acquisito al giudizio, benché prodotto dalla parte su cui non incombeva il relativo onere. Richiamando il principio di acquisizione, la Corte ribadisce che il principio di diritto in tema di onere della prova non impone che la dimostrazione dei fatti costitutivi provenga esclusivamente dalle prove offerte dal soggetto gravato, poiché le risultanze istruttorie concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice, a prescindere dalla loro provenienza.

Nel merito, la Corte osserva che il fulcro della decisione impugnata ruota attorno alla qualificazione dell’ordine di servizio come provvedimento meramente confermativo di precedenti atti, da cui non si trarrebbe la prova del potere di firma delegato. Così argomentando, la Commissione regionale incorre in una duplice grave omissione.

Da un lato, non spiega perché tale provvedimento sarebbe meramente confermativo, non illustrando né il contenuto dell’atto prodotto né quello degli atti da esso richiamati, impedendo così ogni controllo sull’iter logico seguito. In secondo luogo, e decisivamente, non chiarisce le ragioni giuridiche per cui un atto che si limitasse a confermare quelli precedenti, di cui non vengono riportati i contenuti, sarebbe inidoneo a fornire valida prova dell’esistenza di un potere di firma delegato.

La perentoria affermazione del giudice di appello si risolve in una mera petizione di principio, priva della necessaria motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi e la regola di giudizio applicata. Ciò contrasta con i parametri evocati, anche all’esito della riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, soglia non raggiunta in caso di motivazione obiettivamente incomprensibile, come confermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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