Sospensione lavori su istanza cautelare e responsabilità ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 8162 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità derivante dall’esecuzione di una misura cautelare, ove sia successivamente accertata l’inesistenza del diritto a tutela della quale essa è stata richiesta ed eseguita, dà luogo, a carico del procedente, a responsabilità ai sensi dell’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. Per la sua configurabilità è sufficiente che il procedente abbia agito senza la normale prudenza. Il giudice d’appello che ometta di esaminare fatti decisivi, ritualmente dedotti e idonei a fondare tale responsabilità, incorre nel vizio di omesso esame e la sentenza va cassata con rinvio per il necessario nuovo accertamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una denunzia di nuova opera proposta da una proprietaria nei confronti di una società costruttrice, con la quale si assumeva che il fabbricato in corso di edificazione ledesse i diritti di veduta e la servitù di passaggio in favore del fondo della denunciante. Il giudice di prime cure aveva sospeso i lavori, ritenendo integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora, e aveva fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito.
Nel corso del processo la società aveva rinunciato alla concessione edilizia originaria e ne aveva ottenuta una nuova. Il Tribunale, con sentenza, aveva accertato che la costruzione non violava la disciplina sulle distanze legali, aveva accolto la domanda riconvenzionale della società e aveva condannato la denunciante all’eliminazione delle vedute e al risarcimento dei danni causati dalla sospensione dei lavori. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ma aveva riformato il capo relativo alla condanna generica al risarcimento, escludendo ogni addebito alla denunciante. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia trascurato una serie di circostanze: la sospensione amministrativa determinata da un esposto della controricorrente, l’opposizione costante alla ripresa dei lavori, l’accertata legittimità della prima concessione edilizia e la proposizione di un ricorso per l’esecuzione forzata dell’ordinanza di sospensione.
Il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1171 cod. civ., sul presupposto che il risarcimento sia collegato alla sospensione dell’opera poi rivelatasi infondata. Il terzo censura la disciplina delle spese e la compensazione parziale.
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il ragionamento dell’appello si basava su due sole circostanze: la sospensione amministrativa anteriore al provvedimento giudiziale e la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla denunciante dopo la nuova concessione. Da tali elementi la Corte territoriale aveva dedotto la mancata imputabilità della sospensione dei lavori alla denunciante.
Tale percorso è incompleto. La Corte d’appello non ha considerato le ulteriori circostanze, pure dedotte nei giudizi di merito, tra cui l’opposizione alla ripresa dei lavori, la proposizione del ricorso per l’esecuzione forzata dell’ordinanza di sospensione, il ruolo assunto nella vicenda amministrativa quale autrice dell’esposto e l’accertata legittimità della prima concessione edilizia. Si rende quindi necessario un nuovo esame di tali fatti.
La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo. La Corte enuncia il principio per cui la responsabilità derivante dall’esecuzione di una misura cautelare, ove sia accertata l’inesistenza del diritto tutelato, sorge ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., richiamando, in relazione all’esecuzione di un sequestro conservativo, Cass. n. 12177/2000. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che riesaminerà la fondatezza della domanda di condanna generica e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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