Regolamento di competenza inammissibile se competenza solo per valore o territorio derogabile (Cass. civ. Sez. III n. 21808 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo di competenza tra il giudice adito e quello ad quem per ragione di materia o di territorio inderogabile, nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. Ove invece la competenza sia regolata esclusivamente da criteri di valore o di territorio derogabile, il regolamento è esperibile solo dalle parti. In tal caso, se la causa è stata tempestivamente riassunta davanti all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo diventa incontestabile e vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga errata, e la richiesta d’ufficio da lui avanzata è inammissibile. A nulla rileva che il giudice della riassunzione riconosca l’erroneità della pronuncia declinatoria: perché il regolamento sia accolto occorre che siano indicate e ritenute effettivamente sussistenti ragioni che attribuiscano la competenza per materia al primo giudice o a un terzo.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 15634 del 2022, si dichiara incompetente per territorio, in favore del Giudice di pace di Cosenza ex art. 18 cod. proc. civ., sulla opposizione proposta dall’ingiunta avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell’ingiungente per il pagamento di somme, revocando conseguentemente il decreto opposto. Il giudice capitolino rileva che l’ingiunta, pur titolare di una ditta individuale con sede in Minturno, risulta residente altrove.
Il Giudice di pace di Cosenza, davanti al quale la causa è riassunta, con ordinanza del 13 novembre 2023 richiede ex officio a questa Corte il regolamento di competenza, rilevando che la pronuncia declinatoria ha omesso di considerare il concorrente criterio del foro facoltativo di cui all’art. 20 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile l’istanza. Secondo la consolidata giurisprudenza, il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ. Quando invece si discute di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti: in loro mancanza, se la causa è stata tempestivamente riassunta, la declaratoria del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo, anche se ritenuta errata.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite n. 1202 del 18.01.2018, che hanno enunciato il principio secondo cui è inammissibile il regolamento d’ufficio quando il secondo giudice neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata solo per valore o territorio derogabile. In tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia o per territorio inderogabile, l’eventuale accoglimento produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento d’ufficio non consentito dall’ordinamento. La Corte richiama l’orientamento maggioritario, confermato anche da Cass. Sez. Un. n. 21582 del 19.10.2011, secondo cui scopo della norma è solo evitare che un giudice conosca di una controversia che la legge riserva ad altro giudice.
Nella specie, il Giudice di pace di Cosenza ha svolto argomentazioni condivisibili per destituire di fondamento la dichiarazione di incompetenza per territorio derogabile del giudice romano. Tuttavia, alla pars destruens non ha fatto seguire la pars costruens, intesa a individuare la competenza per materia o territorio inderogabile in capo al giudice a quo o a un terzo giudice.
La controversia non presenta elementi che ne indichino il necessario assoggettamento alla cognizione di un determinato giudice per ragioni di materia: la competenza resta regolata dai soli criteri di valore e territorio. L’eventuale accoglimento radicherebbe, per mere ragioni di territorio derogabile, la competenza su un giudice diverso da quello davanti al quale la causa è stata comunque riassunta. Il regolamento è pertanto inammissibile, e non si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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