Acquisizione sanante: valore venale del bene alla data del decreto (Cass. civ. Sez. I n. 8163 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.lgs. n. 327/2001, il valore venale del bene, in base al quale determinare l’indennizzo dovuto al proprietario ablato, deve essere calcolato alla data di adozione del provvedimento di acquisizione e non a quella di scadenza del periodo di occupazione legittima, poiché l’acquisizione opera solo ex nunc. L’indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo è dovuto, in via forfettaria, nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, salva la prova di una diversa entità del danno. Il giudicato formatosi sull’indennità di occupazione legittima vincola esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, non l’accertamento del suo valore di mercato, né la quantificazione dell’indennizzo ex art. 42 bis.

Il Fatto

Il Comune di Bari, delegato dalla Provincia, sottoponeva a procedura espropriativa un fondo destinato all’edificazione di edifici scolastici. Dopo l’occupazione temporanea d’urgenza e la scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, l’ente adottava il decreto di esproprio, poi annullato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato.

Le proprietarie convenivano la Città metropolitana davanti alla Corte d’appello di Bari per opporsi alla quantificazione dell’indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 contenuta nel decreto di acquisizione sanante. La Corte territoriale determinava l’indennità in una somma parametrata al valore del suolo al 22.11.2000 e condannava al pagamento. Avverso tale ordinanza l’ente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta per violazione del termine di trenta giorni dell’art. 702 quater cod. proc. civ.: nei procedimenti soggetti al rito sommario di cognizione si applica il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ., riferendosi il termine breve alla sola impugnazione in appello.

Nel merito, i primi quattro motivi sono accolti. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20691/2021, secondo cui la qualificazione indennitaria della somma per la pregressa occupazione senza titolo non determina un deficit di tutela, essendo prevista una clausola di salvaguardia che ammette la prova di un danno diverso. Ribadisce poi la netta diversità tra l’indennizzo ex art. 42 bis, quantificato con criteri legali forfettizzati, e il danno aquiliano, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici.

Centrale è il principio per cui l’acquisizione sanante obbliga la pubblica amministrazione a corrispondere una somma pari al valore che il bene ha al momento dell’emanazione dell’atto. Poiché il provvedimento ripristina la legalità violata solo ex nunc, il valore venale deve essere calcolato alla data di adozione del decreto acquisitivo.

La Corte rileva che il giudice di merito ha richiamato tali principi ma non li ha applicati: ha determinato l’indennità di esproprio con riferimento al valore al 22.11.2000, senza indicare i criteri legali di liquidazione, senza riconoscere l’interesse del cinque per cento per il periodo di occupazione senza titolo e senza considerare il pregiudizio non patrimoniale.

Quanto ai vincoli del giudicato, la Corte esclude che le pregresse decisioni — la sentenza del TAR e la sentenza della Corte d’appello sulla sola indennità di occupazione legittima — condizionino la determinazione del valore. Il giudicato copre esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, non il valore di mercato, per l’autonomia dei rapporti e la diversità dei periodi considerati. Il titolo ablatorio del 2017 è del tutto diverso e le situazioni accertate non costituiscono antecedente logico-giuridico nel giudizio di quantificazione dell’indennizzo. Il quinto motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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