Volontà testamentaria desumibile dalla scheda olografa nel suo insieme (Cass. civ. Sez. II n. 8191 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per stabilire se un documento valga come testamento non si applicano le regole di interpretazione del contratto, che presuppongono disposizioni mortis causa già riconosciute: occorre esaminare il contenuto oggettivo dello scritto per accertare che esso contenga la manifestazione attuale e definitiva di volontà del suo autore, diretta a disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte. La compresenza, nel medesimo documento, di disposizioni di ultima volontà e di meri appunti non giustifica, di per sé, la negazione della natura testamentaria delle prime, dovendosi procedere a una lettura unitaria e complessiva dell’atto e all’esame diretto del documento. In senso opposto, l’elencazione dei soggetti a favore dei quali opera la rappresentazione è tassativa e di carattere eccezionale, sicché essa non è ammessa quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia un discendente, un fratello o una sorella del defunto, con conseguente esclusione dei discendenti del nipote ex fratre.

Il Fatto

Alcuni nipoti della de cuius convengono in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma gli eredi dei fratelli premorti e altri soggetti, chiedendo dichiararsi l’inesistenza o la nullità di un testamento olografo redatto nel 1988, privo di sottoscrizione in calce e di data, e affermando che la successione doveva essere regolata da un precedente testamento del 1986. I convenuti, tra cui i figli di uno dei nipoti premorti, resistono e chiedono in via subordinata di succedere per rappresentazione in luogo del genitore.

Il Tribunale dichiara la nullità del secondo testamento, salvo un legato, esclude la rappresentazione e dispone la divisione. La Corte d’appello di Roma conferma, ravvisando nel documento del 1988 un appunto privo di collegamento logico tra le scritte in orizzontale e quelle in verticale, con sottoscrizione non apposta in calce. I discendenti dei nipoti propongono ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo l’interesse dei ricorrenti a veder stabilito se la successione sia regolata per legge o per testamento e se essi abbiano titolo a succedere per rappresentazione.

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ribadisce che l’accertamento della natura testamentaria di un documento attiene al giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, ma deve muoversi dall’esame del solo contenuto oggettivo dello scritto. Occorre cioè accertare, indipendentemente dai requisiti di forma dell’art. 602 c.c., la riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale dell’autore di compiere un effettivo atto di disposizione, non un semplice progetto.

Le conclusioni della sentenza impugnata non sono coerenti con tali criteri. Non può rilevare la sovrascrittura limitata alla lettera iniziale di un cognome, che non pregiudica la leggibilità del documento redatto per intero dalla testatrice. La presenza di parti scritte in orizzontale e in verticale non costituisce ostacolo all’individuazione dei beni e dei beneficiari, né è indispensabile il riferimento espresso alla morte o alla qualità di ultima volontà. La dichiarata assenza di collegamento tra le scritte è immotivata: la stessa sentenza aveva riconosciuto natura testamentaria al legato contenuto nel medesimo documento, onde occorreva valutare se la compresenza di disposizioni e appunti non fosse superabile mediante una lettura unitaria. A tal fine era necessario l’esame diretto del documento, e non del verbale di pubblicazione, per verificare l’ordine delle dichiarazioni e la riferibilità della firma all’intero contenuto. Sono dunque indebitamente enfatizzati elementi formali non decisivi, a fronte della carenza di una valutazione globale della scheda.

Il quarto motivo è respinto. La Corte conferma che l’elencazione dei soggetti legittimati alla rappresentazione è tassativa e introduce una deroga ai principi generali sull’ordine dei successibili. Si è già escluso che essa operi in favore dei discendenti del nipote ex fratre, anche quando gli istituiti siano nipoti e alcuni siano premorti al testatore, mancando l’istituzione del fratello o della sorella. L’art. 468 c.c. esprime una scelta intenzionale del legislatore, che non recepì l’ampliamento previsto dal progetto preliminare. La rappresentazione non è volta a dare esecuzione a una volontà testamentaria ipotetica e opera all’infinito solo nel rispetto delle limitazioni soggettive, qui insussistenti.

Il quinto motivo è dichiarato assorbito, dovendo il giudice di rinvio stabilire preliminarmente se la scheda del 1988 esprimesse una volontà testamentaria. Il sesto motivo è infondato, poiché la domanda di divisione era stata effettivamente proposta e la sentenza non definitiva si era limitata a individuare le quote, senza disporre la divisione. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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