Simulazione assoluta e sorte del fondo patrimoniale: motivazione apparente (Cass. civ. Sez. III n. 8190 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che afferma, da un lato, che lo scioglimento del fondo patrimoniale costituisce presupposto e causa dell’accordo simulatorio e, dall’altro, che l’accertamento di tale scioglimento implicito è mero obiter dictum è affetta da motivazione apparente, per intrinseca e irredimibile contraddittorietà delle affermazioni. La declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di cessione della nuda proprietà impone di riconsiderare la sorte dei beni già confluiti nel fondo patrimoniale: il negozio simulato è nullo e non può produrre alcun effetto, nemmeno indiretto, sul vincolo di destinazione. Lo scioglimento del fondo patrimoniale, essendo la sua costituzione equiparabile a una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., richiede le medesime forme, e cioè l’atto pubblico; non è configurabile uno scioglimento implicito.

Il Fatto

Un creditore, munito di titolo esecutivo, conveniva in giudizio il proprio debitore, la moglie e i figli per ottenere la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di un atto con cui i coniugi avevano trasferito ai figli la nuda proprietà di immobili, con obbligo per i figli di prestare assistenza personale ai genitori. I convenuti eccepivano che i beni erano stati conferiti in fondo patrimoniale e come tali non aggredibili.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ravvisando gli elementi dell’accordo simulatorio e rilevando l’apparente corrispettività dell’atto. La Corte d’Appello rigettava il gravame dei familiari, ritenendo che i coniugi avessero implicitamente sciolto il vincolo di destinazione, reso possibile dalla maggiore età dei figli, partecipi dell’atto simulato. Avverso tale sentenza proponevano ricorso principale il debitore e ricorso incidentale la moglie e i figli.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. Il thema decidendum si concentra sul secondo e sul terzo motivo del ricorso incidentale, che censurano il capo relativo al secondo motivo d’appello, con cui la Corte territoriale aveva confermato lo scioglimento implicito del fondo patrimoniale.

I motivi sono fondati. La sentenza impugnata esibisce affermazioni intrinsecamente contraddittorie: da un lato pone lo scioglimento del fondo come presupposto e causa dell’atto simulatorio, dall’altro qualifica il passaggio motivazionale sul punto come mero obiter dictum, rispetto al quale difetterebbe l’interesse degli appellanti. La Corte ravvisa in ciò una motivazione meramente apparente e dunque inesistente.

Il ragionamento è lineare. Se l’atto di cessione è dichiarato nullo per simulazione assoluta, la conseguenza primaria è la retrocessione delle parti nella posizione antecedente al contratto e quindi la piena validità del vincolo di destinazione. Nessuna efficacia la simulazione del contratto nullo avrebbe potuto spiegare sul fondo patrimoniale, i cui beni sarebbero rimasti non aggredibili dai creditori.

La Corte accoglie altresì l’error in procedendo del quarto motivo e la violazione degli artt. 171, 163 e 1350 cod. civ. prospettata con il sesto, nonché la violazione dell’art. 163 cod. civ. dedotta con il settimo. Il giudice del merito non avrebbe potuto ritenere lo scioglimento implicito del fondo, perché lo scioglimento esige un atto pubblico, essendo la costituzione equiparabile a una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., modificabile solo con le stesse forme. Parimenti, per essere invocato dai terzi creditori, l’atto di scioglimento deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto, altrimenti permanendo la pubblicità del vincolo.

È fondato anche il nono motivo: la Corte di merito non si è fatta carico di pronunciare sulla sorte dei beni già segregati nel fondo, per il caso di accoglimento della domanda di simulazione assoluta. Ne consegue la cassazione in relazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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