Solidarietà tra bookmaker estero e centro trasmissione dati per imposta unica scommesse (Cass. civ. Sez. V n. 20683 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi e scommesse, l’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, individua il presupposto impositivo in capo a chiunque gestisca scommesse raccolte sul territorio nazionale, con o senza concessione, con sede in Italia o all’estero. Bookmaker estero e centro trasmissione dati rispondono pertanto in via solidale del tributo, poiché entrambi concorrono alla realizzazione del presupposto. La disciplina non contrasta con l’art. 56 TFUE, applicandosi a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza distinzione in base al luogo di stabilimento. Infine, l’obiettiva incertezza normativa rilevante ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste solo per le annualità antecedenti al 2011, non per il 2012.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato nei confronti di una ditta individuale titolare di ricevitoria e di una società di scommesse con sede a Malta, quale coobbligato solidale, l’imposta unica su concorsi e scommesse per un importo di euro 20.872,38, oltre interessi e sanzioni.

La società ha impugnato l’atto; la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, uno preliminare e cinque di merito, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo che il tema non fosse nuovo e che ricorressero i presupposti per il procedimento camerale. Il primo motivo, relativo alla mancata traduzione in inglese dell’avviso di accertamento, è stato giudicato infondato: nessuna norma impone la redazione dell’atto nella lingua del destinatario e, sul piano probatorio, spetta al contribuente dimostrare di non aver potuto comprendere il contenuto dell’atto. Nel caso di specie la società aveva ampiamente esercitato le proprie difese, dimostrando piena conoscenza dell’atto notificato.

Il secondo, terzo e quarto motivo, trattati unitariamente, sono stati respinti. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento e ha richiamato la Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 solo per le annualità antecedenti al 2011. Per le annualità successive, e in particolare per il 2012, la ragione di incostituzionalità — l’impossibilità di traslare il carico tributario — non sussiste, poiché le parti hanno potuto rimodulare le commissioni tenendo conto della scelta normativa. Bookmaker e ricevitoria rispondono quindi in via solidale paritetica.

Il quinto motivo è stato respinto richiamando la giurisprudenza unionale: il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari e la sua applicazione cumulativa con l’IVA è ammessa dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il presupposto territoriale, inoltre, si radica in Italia, poiché vi si svolge l’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse.

Il sesto motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che l’obiettiva incertezza normativa ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussisteva solo fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010; per il 2012 l’esimente non opera. Infine, sono stati esclusi i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo già intervenuta la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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