Omessa pronuncia sugli interessi legali richiesti con il ricorso monitorio (Cass. civ. Sez. II n. 9619 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra un vizio di omessa pronuncia, rilevabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la sentenza di appello che, nel ridurre l’importo dovuto a titolo di compenso per l’appalto, condanni il debitore al pagamento della sola sorte capitale, omettendo di statuire sugli interessi legali espressamente richiesti con il ricorso monitorio e riconosciuti nel decreto ingiuntivo. La condanna al pagamento della sola sorte capitale, a fronte di una domanda estesa agli interessi, configura infra-petizione e giustifica la cassazione con decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Non integra invece domanda nuova ex art. 345 c.p.c. l’istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado durante il giudizio di impugnazione, che può essere formulata in qualunque momento, anche nella comparsa conclusionale.
Il Fatto
Una società esecutrice di lavori di posa in opera, ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo di un appalto, ha visto il proprio credito contestato dal committente con opposizione. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il provvedimento monitorio, comprensivo degli interessi legali dalla domanda al saldo.
In appello, il committente ha ottenuto la revoca del decreto e la riduzione del credito a una minor somma, oltre IVA. Il giudice di secondo grado, tuttavia, nulla ha disposto sugli interessi richiesti nel ricorso monitorio, limitandosi a ordinare la restituzione della differenza tra quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado e l’importo rideterminato. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata statuizione sugli accessori e contestando la statuizione restitutoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato procedibile il ricorso, pur in assenza di deposito della copia notificata della sentenza impugnata, rilevando che lo stesso è stato notificato a mezzo PEC entro il termine breve di sessanta giorni dal deposito della pronuncia, ai sensi dell’art. 325, secondo comma, c.p.c., secondo la c.d. prova di resistenza.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito che costituisce omessa pronuncia, denunciabile ex art. 112 c.p.c., la condanna al pagamento della sola sorte capitale nonostante la domanda sia stata estesa agli interessi legali. Poiché il ricorso monitorio aveva richiesto il compenso comprensivo degli interessi per il ritardato pagamento e il decreto ingiuntivo li aveva riconosciuti, la sentenza di appello, riducendo il capitale, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sugli accessori, già oggetto di domanda e di conferma in primo grado. Il silenzio sul punto integra quindi infra-petizione.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato. L’istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., perché consequenziale alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ove il pagamento sia intervenuto durante il giudizio di impugnazione, essa può essere proposta in qualunque momento, anche all’udienza di discussione o in sede di precisazione delle conclusioni, e può essere disposta anche d’ufficio.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La censura muoveva dal presupposto erroneo che la sentenza impugnata avesse disposto la restituzione dell’intera somma versata, mentre la Corte territoriale aveva condannato la società alla restituzione della sola differenza rispetto al credito rideterminato. Le ulteriori doglianze su spese di ipoteca, precetto ed esecuzione erano inoltre generiche e prive di analitico riferimento agli esborsi sostenuti.
La sentenza è stata pertanto cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ha dichiarato il committente tenuto al pagamento della somma rideterminata, oltre IVA e interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo, al saggio ex art. 1284 c.c., ferma restando la statuizione sull’eccedenza. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con compensazione parziale per un terzo.
Nota della Redazione
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