Inammissibile il ricorso che non censura il postulato di fatto della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 21808 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, per contestare il subentro di un istituto di credito nella posizione sostanziale e processuale di una banca in liquidazione coatta amministrativa, muova dall’affermazione opposta a quella assunta dalla Corte d’appello come premessa fondante del proprio ragionamento, senza censurare tale postulato, è inammissibile. L’accertamento di fatto espresso dal giudice di merito sulla persistente pendenza dei rapporti di conto corrente al momento dell’instaurazione del giudizio, non adeguatamente impugnato nella sua specifica consistenza, si consolida e sostiene autonomamente la decisione. Ne consegue che le ulteriori argomentazioni della sentenza risultano sostanzialmente superflue. Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di impugnazione è dichiarato inefficace ex art. 334 c.p.c., con regolazione delle spese a carico del solo ricorrente principale.
Il Fatto
Alcuni correntisti avevano convenuto in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione dei saldi di due rapporti di conto corrente e di tre rapporti di mutuo, contestando l’applicazione di interessi anatocistici e ultra-soglia nonché commissioni e spese non pattuite. Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto, il giudizio era stato riassunto sia nei confronti della banca in liquidazione sia dell’istituto cessionario.
Il Tribunale aveva dichiarato improcedibili le domande proposte verso la banca in liquidazione e rideterminato i saldi dei conti correnti, respingendo le domande sui mutui. La Corte d’appello aveva confermato la legittimazione passiva dell’istituto cessionario quanto ai conti correnti, ritenendo che la cessione avesse incluso le passività oggetto di controversia pendente all’apertura della procedura. Per la cassazione della sentenza depositata il 22 marzo 2022 ricorreva l’istituto cessionario, proponendo ricorso incidentale la società cessionaria dei crediti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non aveva valutato la natura deteriorata dei rapporti. La Corte di legittimità lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto il motivo non riproduce né localizza puntualmente tra gli atti di causa il motivo di appello in ordine al quale si denuncia l’omessa statuizione, violando la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., che condiziona il potere-dovere di esame diretto degli atti.
Sul piano sostanziale, il profilo censurato risulta in realtà già scrutinato dalla Corte d’appello e considerato irrilevante sulla base di una precisa ratio decidendi: il giudice di merito aveva assunto come premessa che i rapporti di conto corrente non erano estinti all’atto dell’instaurazione del giudizio, escludendo positivamente il dedotto passaggio a sofferenza dei crediti. La ricorrente si limita a prospettare in sede di legittimità una circostanza già espressamente smentita, senza attaccare l’affermazione portante della sentenza.
Il secondo motivo contesta l’interpretazione del contratto di cessione e l’individuazione del criterio discretivo tra passività cedute e non cedute, censurando gli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. e gli artt. 81 e 111 c.p.c. La Corte richiama le proprie recenti ordinanze del 2025 sulle banche venete, con cui ha escluso il subentro per i rapporti estinti alla data del contratto di cessione, ma rileva una peculiarità del caso concreto. La sentenza impugnata ha fondato la decisione sull’accertamento che i rapporti non erano estinti, mentre il motivo costruisce la propria tesi sull’opposta affermazione del loro passaggio a sofferenza, contestando una valutazione di fatto non adeguatamente impugnata.
Il motivo si rivela quindi inammissibile, perché non censura uno dei postulati della decisione, che si presenta autonomo rispetto alle ulteriori argomentazioni e alle affermazioni sulla irrilevanza della pendenza dei rapporti. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue quella di inefficacia del ricorso incidentale, proposto oltre il termine di impugnazione. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale, condanna la ricorrente principale alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato a carico della sola ricorrente principale.
Nota della Redazione
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