Immissioni e mutata destinazione d’uso: no al danno in re ipsa (Cass. civ. Sez. II n. 10251 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento della destinazione d’uso di un immobile, intervenuto in violazione delle norme urbanistiche, non integra di per sé un danno risarcibile in favore dei proprietari degli immobili vicini, non versandosi in tema di violazione delle norme sulle distanze. La presenza di uffici di polizia nello stabile non determina alcun decremento di valore delle proprietà limitrofe, potendo anzi incidere positivamente sulla sicurezza. Quanto alle immissioni, il limite di tollerabilità non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo sulla quale si innestano i rumori denunciati come abnormi. La valutazione ex art. 844 cod. civ. va riferita alla sensibilità dell’uomo medio e alla situazione locale, con accertamento demandato al giudice del merito.

Il Fatto

Una proprietaria acquista un appartamento in uno stabile romano. Tutti gli altri appartamenti dell’edificio, di proprietà di una società, sono concessi in godimento al Ministero dell’Interno, che vi installa un commissariato di Polizia. L’attrice deduce la trasformazione dei luoghi, l’aumento dei frequentatori, la limitazione dell’accesso e l’installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza prima inesistenti. Chiede la condanna delle convenute al ripristino dello stato dei luoghi, all’eliminazione delle immissioni sonore e olfattive e al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e liquida il danno in favore dell’attrice. La Corte di Appello, accogliendo i gravami del Ministero e della società e rigettando quello incidentale della proprietaria, riforma la pronuncia e respinge integralmente la domanda. La proprietaria ricorre per cassazione con sette motivi. Resiste il Ministero, resiste la società.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono l’esclusione del danno derivante dalla trasformazione dell’edificio. La Corte li dichiara inammissibili. La sentenza impugnata ha valorizzato la C.T.U., dalla quale emerge che le opere sono consistite esclusivamente in modifiche della destinazione d’uso dei locali, senza alcuna modifica strutturale. Il mutamento di destinazione in violazione delle norme urbanistiche, osserva la Corte, non comporta un danno in re ipsa dei proprietari vicini, poiché non si verte in tema di violazione delle norme sulle distanze.

La Corte di merito ha inoltre escluso una diminuzione del valore dell’immobile e ha ritenuto che la presenza di uffici di polizia non solo non rechi decremento, ma incida positivamente sulla sicurezza dello stabile. L’istruttoria aveva rivelato che lo stabile era già in parte occupato da uffici di pubblica sicurezza all’epoca dell’acquisto; che l’accesso del pubblico agli uffici dei piani superiori è intercluso; che l’accesso al piano terra avviene direttamente dalla via pubblica, senza aggravio per le parti comuni; che l’attività degli uffici non aperti al pubblico si svolge in orario diurno. La proprietaria, infine, non aveva fornito la prova di an e quantum del danno lamentato.

La ricorrente, rileva la Corte, prospetta una lettura alternativa del compendio istruttorio. Ma il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito. L’apprezzamento delle prove, l’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie sono riservati al giudice del merito, che non è tenuto a discutere ogni singolo elemento né a confutare tutte le deduzioni difensive. La motivazione non è viziata da apparenza né è manifestamente illogica.

Anche gli altri motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di Appello ha correttamente operato il bilanciamento ex art. 844 cod. civ., considerando l’accessibilità degli uffici, l’ubicazione dello stabile in zona ad alto afflusso turistico e il suo mutamento di destinazione, e ha concluso per l’insussistenza del superamento della soglia di normale tollerabilità. La statuizione è coerente con l’insegnamento ribadito: il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è relativo alla situazione ambientale e non può prescindere dalla rumorosità di fondo. La Corte distrettuale ha operato un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità.

La Corte esclude altresì profili di omesso esame di fatti decisivi: ciò che si deduce non verte su fatti storici, ma su elementi di prova e questioni già valutate. Quanto all’appello incidentale, la Corte di Appello lo ha esaminato e rigettato, ravvisando il mancato conseguimento della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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