Appalto: la domanda di risoluzione può sostituire quella di riduzione del prezzo (Cass. civ. Sez. II n. 21374 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere proposte nello stesso giudizio ab origine, oppure l’una può sostituire l’altra nel corso del processo, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., senza il rispetto delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ.. L’azione di risoluzione, che ha la stessa causa petendi ma un petitum più ampio, può quindi sostituirsi all’originaria domanda di riduzione del prezzo o porsi come alternativa principale rispetto ad essa, sempre che la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali. La modificazione della domanda ammessa dall’art. 183 cod. proc. civ. può del resto riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa.
Il Fatto
La società appaltatrice aveva agito in via monitoria per il pagamento del saldo dovuto per la realizzazione di stampi di preserie e stampate in vetroresina dello scafo di un’imbarcazione. La committente si era opposta al decreto ingiuntivo, eccependo l’inadempimento della controparte per vizi e difetti delle stampate e chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio di opposizione, all’esito di un accertamento tecnico preventivo, un nuovo difensore della committente aveva introdotto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, mantenendo la riduzione del prezzo in via subordinata. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione revocando il decreto, ma dichiarato inammissibili le domande di risoluzione, restituzione e risarcimento. La Corte d’Appello aveva confermato, ritenendo inammissibile la modifica della domanda. La committente ricorre per cassazione; la controparte propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Esaminando i primi quattro motivi del ricorso principale, la Corte affronta il rapporto tra domanda di riduzione del prezzo e domanda di risoluzione nel contratto di appalto. Il provvedimento muove dall’art. 183 cod. proc. civ., che consente precisazioni e modificazioni delle domande senza prevedere un esplicito divieto di domande nuove, a differenza dell’art. 345 cod. proc. civ. in appello.
Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, secondo cui la modificazione ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può incidere anche su petitum e causa petendi, purché la domanda così modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le difese della controparte. Il principio è ribadito da Sezioni Unite n. 22404 del 2018, n. 24458 del 2023 e n. 26727 del 2024. Nel caso concreto, la domanda di risoluzione era stata proposta prima che fossero concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e quindi tempestivamente: la modifica era avvenuta all’esito dell’accertamento tecnico preventivo, non in reazione alle difese della controparte.
La Corte esamina poi l’art. 1453, secondo comma, cod. civ., che consente di domandare la risoluzione anche quando il giudizio sia stato promosso per l’adempimento. Secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cass. n. 9239 del 2000, Cass. n. 736 del 1986), la norma comprende anche la facoltà di sostituire alla domanda di risoluzione quella di riduzione del prezzo, purché si resti nell’ambito dei fatti posti a base dell’inadempienza originariamente dedotta.
Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite n. 8510 del 2014, che estende lo ius variandi alle domande restitutorie e risarcitorie, la Corte afferma che anche la sostituzione della domanda di riduzione con quella di risoluzione è possibile ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., fuori dalle preclusioni dell’art. 183 cod. proc. civ.. Entrambe le domande si fondano sull’inadempimento della controparte nella medesima vicenda sostanziale; la risoluzione, con petitum più ampio, diviene principale mentre la riduzione resta subordinata.
In accoglimento dei primi quattro motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, perché esamini la domanda di risoluzione erroneamente ritenuta inammissibile. I primi due motivi del ricorso incidentale sono respinti; gli altri motivi principali e incidentali restano assorbiti.
Nota della Redazione
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