Revocatoria fallimentare: esonero d.lgs. 122/2005 non retroattivo e scientia decoctionis al rogito (Cass. civ. Sez. I n. 10778 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esonero dall’azione revocatoria fallimentare previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 122/2005 opera esclusivamente per le domande proposte in procedure concorsuali aperte successivamente all’entrata in vigore dell’intera disciplina, non essendo la norma applicabile ratione temporis ai fallimenti dichiarati in epoca anteriore. La scientia decoctionis dell’acquirente, quale effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, va accertata con riferimento alla data del contratto definitivo e non del preliminare, giacché è l’atto finale a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori. Tale conoscenza può essere provata anche per presunzioni, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e il relativo apprezzamento, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. La congruità del prezzo pattuito costituisce questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il curatore di una società fallita conveniva in giudizio gli acquirenti di un appartamento con garage, agendo in revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall. avverso il trasferimento immobiliare stipulato con atto notarile. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia del trasferimento nei confronti della procedura, condannando i convenuti al rilascio dell’immobile in favore della curatela. La Corte d’Appello respingeva l’appello principale degli acquirenti, confermando la decisione di primo grado.

Gli acquirenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a più motivi, deducendo l’operatività della causa esonerativa di cui al d.lgs. n. 122/2005, la congruità del prezzo corrisposto e l’insussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria. Il fallimento resisteva con controricorso. La questione centrale attiene alla portata temporale della norma di favore e ai criteri di accertamento della consapevolezza dell’insolvenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza sull’esonero da revocatoria. I ricorrenti sostenevano che, per effetto dell’art. 5 d.lgs. n. 122/2005, solo le disposizioni in materia di fideiussioni e garanzie sarebbero riservate ai contratti con permesso di costruire richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre tutte le altre, compresa quella sull’esonero, troverebbero applicazione immediata.

Il Collegio ricostruisce la disciplina richiamando la definizione di immobili da costruire di cui all’art. 1 d.lgs. n. 122/2005 e la ratio protettiva della normativa. Su questa base ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui la fattispecie esonerativa trova applicazione solo per le domande promosse in procedure aperte successivamente all’entrata in vigore dell’intera norma, affermando il carattere irretroattivo della disposizione.

Una conferma di tale lettura viene rinvenuta nella legge delega n. 210 del 2 agosto 2004, il cui criterio direttivo, riferito al Fondo di solidarietà, delimita temporalmente l’intervento a situazioni di crisi verificatesi entro la data di entrata in vigore della legge stessa. L’inapplicabilità della normativa speciale, per il suo carattere assorbente, rende superfluo l’esame degli ulteriori profili sulla ultimazione della costruzione e sulla determinazione delle somme versate, mentre la censura sulla congruità del prezzo attiene a una questione di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, osservando che nulla impedisce al fallimento di proporre in via gradata la domanda revocatoria. Sul terzo motivo, relativo alla scientia decoctionis, il Collegio conferma che ogni accertamento psicologico in capo all’acquirente va riferito al contratto definitivo, poiché è in quel momento che il bene esce dal patrimonio del debitore. La conoscenza effettiva dell’insolvenza può essere provata anche mediante presunzioni, e la scelta degli indizi e il giudizio logico che ne deriva, se motivati, sfuggono al controllo di legittimità. Nel caso concreto la consapevolezza è stata desunta da indizi generali e da un’anomala clausola contrattuale che destinava il residuo prezzo alla cancellazione delle ipoteche. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli adempimenti sul contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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