Termini a ritroso e deposito telematico scadente in giorno festivo (Cass. civ. Sez. III n. 25742 del 21.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini processuali a ritroso che scadono in giorno festivo o di sabato sono anticipati al giorno non festivo cronologicamente precedente e non prorogati al giorno feriale successivo, non abbreviandosi l’intervallo previsto a tutela del destinatario dell’atto. Le modalità di esecuzione del deposito, cartaceo o telematico, non incidono sulla regola unitaria di computo dei termini, sicché anche gli atti depositati con modalità telematiche soggiacciono alla medesima disciplina. L’art. 155 cod. proc. civ. si applica ai termini a ritroso, che non sono termini liberi: in essi non si computa solo il dies a quo. La rimessione in termini presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, di carattere assoluto e non di mera difficoltà.
Il Fatto
La proprietaria di terreni agricoli aveva concesso in affitto i fondi a una società, chiedendo in giudizio l’accertamento della morosità e la risoluzione del contratto per grave inadempimento. La società affittuaria si era costituita dichiarando di avvalersi della clausola di arbitrato irrituale contenuta nel contratto. Il giudice di primo grado riteneva la costituzione tardiva: il termine di dieci giorni prima dell’udienza scadeva di domenica, con conseguente anticipazione al venerdì precedente.
Da qui la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, dalle istanze istruttorie e dalle produzioni documentali. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando la tardività e respingendo l’istanza di rimessione in termini. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, incentrati sulla presunta incidenza della disciplina del processo telematico sul computo del termine.
La Motivazione della Corte
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra il computo dei termini a ritroso e le regole del processo civile telematico. La ricorrente sosteneva che, una volta introdotto il deposito telematico, il termine si sarebbe perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza, con conseguente tempestività del deposito effettuato di domenica.
La Corte respinge l’impostazione. L’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 fissa il momento di perfezionamento del deposito telematico, ma non deroga alle regole di calcolo. La norma richiama espressamente l’art. 155, quarti e quinto comma, cod. proc. civ., che governa i termini scadenti in giorno festivo. Le modalità esecutive del deposito restano indifferenti rispetto alla regola unitaria di computo: il dies ad quem va collocato nel giorno non festivo precedente, non in quello successivo, per non comprimere l’intervallo a disposizione di chi riceve l’atto.
La Corte opera una precisazione tecnica di rilievo. Nella giurisprudenza richiamata si rinviene l’assunto secondo cui il termine a ritroso sarebbe un termine “libero”. Si tratta di un errore: nei termini a ritroso non si computa soltanto il dies a quo, non anche quello ad quem. La conclusione non muta, perché l’art. 155 cod. proc. civ. si applica ugualmente, essendo la nozione di proroga riferibile tanto al termine in avanti quanto a quello a ritroso.
La ratio della proroga è duplice: essa giova a chi deve compiere l’atto e alla controparte, che altrimenti sarebbe costretta a prendere visione dell’atto dal giorno festivo per fruire dell’intera durata del termine. Il sabato, del resto, non è giornata lavorativa.
Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili. L’istanza di rimessione in termini non si confronta con la valutazione di imputabilità del ritardo alla stessa richiedente, fondata sul principio per cui il fatto impeditivo deve essere assoluto e non imputabile (Sezioni Unite n. 27773 del 2020). Le censure sulla prova e sull’eccezione di arbitrato irrituale si infrangono sul principio per cui, dopo una statuizione di inammissibilità, è impugnabile solo la motivazione pregiudiziale e non quella sul merito svolta ad abundantiam (Sezioni Unite n. 3840 del 2007). Infine, il termine di grazia è correttamente escluso: era incompatibile con l’affermazione di nulla dovere (Sez. III n. 17008 del 2015).
Nota della Redazione
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