Revocazione dell’ordinanza di inammissibilità per errore di fatto (Cass. civ. Sez. I n. 11030 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione, prevista dall’art. 391 bis cod. proc. civ., è ammessa, per il vizio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la decisione si fondi sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare. È invece estranea all’area dell’errore revocatorio la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali, che integra semmai un errore di giudizio, non denunciabile con la revocazione. L’errore di fatto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, non potendo risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la resistenza di una sola di esse alla censura rende ultronea la verifica di ogni ulteriore doglianza, giacché il giudice della fase rescindente deve operare un ragionamento controfattuale volto a provare la resistenza del provvedimento.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva impugnato una sentenza della corte di appello, emessa in materia di protezione per motivi umanitari. La decisione si fondava su due rilievi: la mancata formulazione di motivi separati, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., e l’assenza di censure specifiche in diritto alla sentenza impugnata.

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione di quella ordinanza, deducendo un unico motivo rescindente: l’errore di fatto risultante dagli atti, perché il ricorso originario conteneva in realtà quattro motivi autonomi e separati, ciascuno indicante i punti e i capi della sentenza ritenuti viziati. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. è ammissibile solo per i vizi di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, e non anche l’errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali: resta esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli apprezzamenti in ordine alla valutazione in diritto delle medesime. L’errore, si precisa, deve essere di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

Passando al caso concreto, l’ordinanza impugnata, pur con motivazione stringata, aveva espresso due autonome rationes decidendi. La prima, di natura formale, riguardava la ravvisata mancata formulazione di distinti motivi di ricorso. La seconda riguardava invece il contenuto del ricorso, ritenuto inammissibile perché privo di censure specifiche in diritto.

Il ricorrente ha focalizzato la censura sulla prima ratio, ma la Corte rileva che l’autonomia delle due ragioni è evidente: la prima è di tipo formale, la seconda investe il contenuto. La Corte richiama il principio secondo cui, quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, la resistenza di una sola di esse all’impugnazione rende ultronea la verifica di ogni ulteriore censura.

Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di revocazione. Nella fase rescindente, il giudice, verificato l’errore di fatto, deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale: sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, deve provare la resistenza della decisione; ove tale accertamento dia esito positivo, non si procede alla revocazione.

Nel caso in esame, la circostanza che il ricorso originario fosse stato elaborato per motivi distinti, pur potendo astrattamente configurare un vizio revocatorio, non risulta decisiva: la censura, coinvolgendo anche la seconda ratio, prospetta un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che, vertendo nella ipotesi dell’errore di giudizio, non è denunciabile con la revocazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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