Simulazione relativa dei contratti e onere della prova del diverso accordo dissimulato (Cass. civ. Sez. I n. 19751 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione relativa del contratto, l’eccezione che ne afferma la sussistenza deve essere respinta quando manchi la prova dell’esistenza di un diverso accordo dissimulato, volto a nascondere gli effetti giuridici effettivamente voluti dalle parti rispetto a quelli solo apparentemente dichiarati. L’accertamento circa l’effettivo risultato economico-giuridico perseguito dai contraenti costituisce valutazione di fatto riservata al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La completa esecuzione dei contratti non esaurisce di per sé la valutazione, ma non è idonea a fondare il rigetto dell’eccezione se difetta la prova del patto occulto.
Il Fatto
Il Tribunale di Forlì, con decreto del 19.10.2016, accoglie l’opposizione proposta dalla banca contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della società, nella parte in cui il giudice delegato aveva escluso il credito vantato dall’istituto per il mancato rimborso di un finanziamento e per l’omesso versamento del corrispettivo dovuto a seguito dell’esercizio di un’opzione di vendita di azioni.
Il curatore aveva sostenuto che il finanziamento fosse simulato o stipulato in frode alla legge, perché il prezzo di vendita delle azioni era superiore al valore di mercato e l’operazione era priva di utilità. Il tribunale aveva respinto tali conclusioni per difetto di prova. Il fallimento ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il fallimento deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il tribunale abbia respinto un’eccezione di simulazione assoluta mai proposta e omesso di pronunciarsi sulla simulazione relativa effettivamente svolta. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: il ricorrente difetta di interesse a veder accertare il dedotto vizio di ultrapetizione, e il collegio ha comunque espressamente pronunciato sull’eccezione di simulazione relativa, respingendola perché sfornita di prova.
Il secondo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente — denunciano l’error in procedendo ex art. 135 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 1414, secondo comma, cod. civ. Il ricorrente assume che l’affermazione sull’effettiva esecuzione dei contratti sarebbe valsa a fondare il rigetto della sola simulazione assoluta, non di quella relativa. La Corte li dichiara l’uno manifestamente infondato e l’altro inammissibile, osservando che il ricorrente non censura, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, l’accertamento del giudice del merito secondo cui, al di là della completa esecuzione, difettava la prova di un diverso accordo dissimulato.
Il quarto mezzo denuncia la falsa applicazione dell’art. 2901, primo comma, cod. civ., per aver il tribunale ritenuto erroneamente che l’atto di disposizione fosse a titolo oneroso e non gratuito. Il motivo è inammissibile, poiché sotto l’apparente violazione di legge mira a ottenere un nuovo accertamento in fatto sulla natura dell’atto, diverso da quello operato dal giudice del merito, non sindacabile se non nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il quinto e il sesto motivo lamentano la violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. per mera apparenza della motivazione e la falsa applicazione dell’art. 1321 cod. civ. in ordine al preteso collegamento negoziale tra il contratto transattivo e i successivi contratti. Il quinto è manifestamente infondato e il sesto inammissibile: il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione non apparente, che difettasse la prova del collegamento dedotto, senza che il ricorrente indichi gli elementi allegati in sede di merito di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come da dispositivo, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.