Proposta ex art. 380-bis e condanna aggravata ex art. 96 cod. proc. (Cass. civ. Sez. II n. 11064 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. non ha funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva. Ne consegue che il presidente di sezione o il consigliere delegato che l’ha formulata non versa in alcuna situazione di incompatibilità a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., né a esserne nominato relatore. La decisione adottata in camera di consiglio a seguito della richiesta del ricorrente non integra una fase autonoma del giudizio di legittimità, con contenuti e finalità di riesame o di controllo della proposta. Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della parte ricorrente alla somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a quella ulteriore in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Gli originari attori hanno convenuto in giudizio la titolare di un terreno adibito a parcheggio e deposito, chiedendo l’accertamento dell’usucapione in proprio favore. Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza n. 819/2015. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 273/2022, ha invece accolto il gravame dei convenuti e rigettato la domanda di usucapione.
Avverso tale pronuncia gli attori, insieme agli eredi di uno di essi nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. I controricorrenti hanno resistito con controricorso. Ricevuta la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., la parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare una questione di composizione. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio, ed eventualmente a esserne nominato relatore. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva. Parimenti, la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, dotata di autonomia e di finalità di riesame o controllo sulla proposta medesima.
Nel merito, il collegio richiama integralmente il contenuto della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ne fa proprie le conclusioni. La Corte di Appello ha escluso che fosse stata provata la prova dell’esercizio della signoria uti dominus sul fondo, con manifestazione dello ius excludendi alios, se non con l’apposizione di una recinzione nel 2006. Tale ratio decidendi, di per sé sufficiente a sostenere il rigetto della domanda, non è stata attinta da alcuna specifica censura, come confermato dal richiamo a Cass. Sez. III n. 13880 del 06.07.2020.
Il primo motivo è inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché volto a far valere una svista del giudice di merito piuttosto che una violazione del diritto di difesa, e per difetto di interesse, posto che gli scritti conclusionali di cui si lamenta la mancata lettura contengono note critiche alla C.T.U., proponibili durante la fase istruttoria. Il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle prove. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo necessario che l’impugnazione si sostanzi in un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente che l’appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e si confronti con esse, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 27199 del 16.11.2017. Il quarto motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non fa riferimento all’interruzione del possesso per effetto della notifica di atti interruttivi, ma ravvisa la discontinuità nell’esercizio della signoria di fatto sulla cosa, considerata non esclusiva.
Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso e nel controricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. La Corte dà infine atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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