Competenza Consob e responsabilità dirigenziale nelle sanzioni agli intermediari mobiliari (Cass. civ. Sez. II n. 11215 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo, dei doveri concernenti il momento organizzativo e preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell’operato della banca e dell’integrità del mercato, l’autorità competente a irrogare la sanzione è la Consob, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto con l’art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005. L’art. 190 T.U.F., nella versione applicabile ratione temporis, adotta un criterio oggettivo-funzionale di imputazione, fondato sull’attività in concreto esercitata dal soggetto inserito nell’organizzazione dell’intermediario, a prescindere dai soli provvedimenti formali di lavoro subordinato.

Il Fatto

La Consob, con delibera modificata da un successivo provvedimento, applicava al responsabile della direzione capitale sociale di una banca una sanzione pecuniaria per violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), del T.U.F. e delle relative norme regolamentari, in relazione a condotte irregolari nella gestione dei trasferimenti azionari tra privati e degli ordini dei clienti.

Il giudizio di opposizione, promosso dall’incolpato, si concludeva con il rigetto da parte della Corte d’Appello. Avverso tale pronuncia il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi: difetto di competenza della Consob, insussistenza dell’ascrivibilità soggettiva degli illeciti e difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il riparto di competenza tra AGCM e Consob alla luce dell’art. 19, comma 3, cod. cons. e della giurisprudenza europea. La regola generale attribuisce la competenza all’AGCM in presenza di una pratica commerciale scorretta, mentre la competenza delle autorità di settore è residuale e ricorre solo quando la disciplina specifica renda le due discipline incompatibili.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nella materia dell’intermediazione finanziaria, la violazione della diligenza professionale si realizza contestualmente all’inosservanza delle regole di condotta del T.U.F., a prescindere dalla ripercussione sui risparmiatori. Le norme contestate obbligano gli intermediari a predisporre procedure e risorse idonee, collocandosi a monte del rapporto con l’investitore: da ciò la competenza della Consob, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 19558 del 2020 e da Cass., Sez. 2, n. 1154 del 2024.

Sul secondo motivo, la Corte affronta l’imputazione soggettiva dell’illecito. L’art. 190 T.U.F., nel testo anteriore al d.lgs. n. 72 del 2015, sanziona le violazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione e dei dipendenti, secondo un criterio che valorizza la funzione effettivamente svolta. Il requisito della dipendenza va inteso come mero inserimento del soggetto nell’organizzazione dell’ente.

La Corte ribadisce che, integrata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpevolezza, in virtù della presunzione di colpa dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato la concreta ingerenza del ricorrente nelle operazioni contestate, sicché la doglianza è inammissibile in quanto volta a sindacare valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

Sul terzo motivo, la Corte conferma che il giudice ha il potere discrezionale di quantificare la sanzione entro i limiti edittali, senza obbligo di specificare i criteri seguiti, purché dalla motivazione emerga il riferimento ai parametri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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