Inammissibili i motivi che rimettono al giudice di legittimità la quaestio facti (Cass. civ. Sez. I n. 11729 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente deducendo la violazione di legge, contesti l’accertamento dei fatti e la valutazione degli elementi probatori compiuti dal giudice di merito. Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, salvo che per vizio di motivazione. Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto come termine non modificabile dell’operazione di sussunzione. È inammissibile il motivo che censuri una norma non posta a fondamento della ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

Ricorrenti in cassazione due clienti di un istituto di credito, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda di restituzione di somme versate in esecuzione di un contratto di conto corrente e di un contratto di mutuo fondiario, quest’ultimo assistito da fideiussione.

La domanda si fondava sull’allegazione della nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla determinazione mediante rinvio agli usi piazza, alla natura usuraria degli interessi, alla commissione di massimo scoperto e, per il mutuo, al piano di ammortamento alla francese. La Corte territoriale aveva confermato la validità del mutuo, l’operatività della prescrizione eccepita dalla banca e l’applicazione del divieto di anatocismo sino al 30 giugno 2000. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio per accertare il tasso effettivamente applicato al mutuo e l’indeterminatezza e usurarietà dello stesso. La Corte lo dichiara inammissibile: il giudizio su necessità e utilità della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in legittimità se non per vizio motivazionale, nella specie non prospettato. Quanto agli ulteriori profili, la Corte di appello ha accertato la sottoscrizione del piano di ammortamento alla francese ed escluso sia l’indeterminatezza del tasso, sia che tale metodo desse luogo a capitalizzazione degli interessi.

Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 120, secondo comma, t.u.b., 2 e 7 delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 e art. 1283 cod. civ., per aver ritenuto lecita la capitalizzazione periodica degli interessi dopo il 1° luglio 2000 in assenza di apposita convenzione. Anche questo motivo è inammissibile: la critica muove dall’assunto della mancata approvazione delle nuove condizioni contrattuali, di cui non vi è riscontro nella sentenza impugnata. Il vizio di violazione di legge non può essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto come termine obbligato e non modificabile del sillogismo di sussunzione; diversamente si trasmigra nella revisione della quaestio facti, riservata al giudice del merito.

Il terzo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 2, comma 61, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, e art. 2935 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto eccepita la prescrizione e omesso di considerare l’intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma citata. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dato atto della reiterata eccezione di prescrizione; il riferimento alla pronuncia di incostituzionalità è inconferente, poiché la norma non è posta a fondamento della ratio decidendi della Corte territoriale.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 120 t.u.b. per l’omesso ricalcolo delle valute effettive sui versamenti e prelevamenti. La Corte lo dichiara inammissibile: la sentenza impugnata ha fatto proprie le valutazioni contabili del consulente tecnico d’ufficio, svolte con ragionamento coerente e documentato, e la contestazione attiene a valutazioni fattuali non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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