Indennità di occupazione: legittimazione solidale di concessionario e concedente (Cass. civ. Sez. I n. 21827 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione d’urgenza non seguita dall’espropriazione, il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità va individuato accertando in concreto la titolarità e l’esercizio effettivo dei poteri espropriativi. Il concessionario affidatario dell’opera, che abbia esercitato detti poteri in nome proprio, risponde dell’indennità anche quando la concessione sia scaduta, poiché il credito matura alla scadenza delle singole annualità di occupazione. L’accollo degli oneri economici da parte del concedente rileva solo nei rapporti interni, salvo che una norma di legge autorizzi espressamente l’esonero: la responsabilità solidale del concedente permane nei confronti dell’espropriato.

Il Fatto

Una società agricola convenne in giudizio il concessionario autostradale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere la determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza di un’area di circa 35.625 mq., disposta per la realizzazione di un raccordo autostradale e protrattasi dal 2007 al 2012 senza essere seguita dal decreto di esproprio. Nel 2009 le parti avevano stipulato un preliminare di cessione volontaria, con acconto sull’indennità, rimasto poi inattuato; nel 2019 l’area era stata ceduta bonariamente al nuovo concessionario per un importo calcolato ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, senza includere l’indennità di occupazione.

La Corte d’appello di Brescia accolse parzialmente la domanda, liquidando l’indennità e condannando in solido concessionario e Ministero, ed escludendo la fondatezza della domanda di manleva. Il concessionario ricorse per cassazione con sei motivi, mentre la società agricola e il Ministero proposero ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 327/2001, distinguendo la figura dell’autorità espropriante da quella del beneficiario dell’espropriazione. Nei procedimenti pluripartecipati, la potenziale dissociazione tra i due ruoli impone un accertamento concreto dei poteri effettivamente esercitati da ciascun soggetto convenuto. Il principio è confermato da Sezioni Unite n. 25294 del 2022 e dalle Sez. I n. 17058 del 2022 e n. 26803 del 2022, secondo cui l’assunzione degli obblighi indennitari da parte dell’affidatario opera nei confronti degli espropriati solo se il conferimento dei poteri espropriativi non sia rimasto confinato ai rapporti interni.

Nel caso di specie, il decreto del Direttore generale dell’ANAS del 23 marzo 2006 aveva attribuito al concessionario la posizione di promotore e beneficiario dell’espropriazione, espressamente richiamata nei decreti di occupazione, con assunzione dell’obbligo indennitario. L’atto aggiuntivo del 1° agosto 2012 aveva prorogato la concessione senza modificare tale ruolo, né tale effetto poteva desumersi dalla scrittura privata del 25 gennaio 2012, di portata meramente interna. La ricorrente, contestando l’interpretazione della convenzione, non ha indicato i canoni ermeneutici violati, inammissibilmente sollecitando un riesame del merito.

Quanto alla decorrenza dell’obbligazione, la Corte richiama l’art. 50, comma primo, del d.P.R. n. 327/2001, che àncora l’indennità alle singole annualità di occupazione: il soggetto obbligato va individuato con riferimento alla scadenza di ciascuna di esse, restando irrilevante che la liquidazione intervenga dopo la cessazione della concessione (cfr. Sez. I n. 17797 del 2019).

È respinto anche il ricorso incidentale del Ministero. Il mero ricorso alla concessione traslativa non esonera indiscriminatamente il concedente: perché l’esonero operi occorre una legge che autorizzi l’attribuzione dei poteri e l’accollo degli oneri economici, nella specie non individuata (cfr. Sezioni Unite n. 6769 del 2009). L’accollo convenzionale assume efficacia meramente interna, lasciando ferma la responsabilità solidale del concedente verso l’espropriato.

Infine, è rigettato il ricorso incidentale sull’applicabilità del saggio di cui all’art. 1284, quarto comma, cod. civ. alle obbligazioni di fonte non negoziale: la norma rinvia alla legislazione speciale sulle transazioni commerciali e presuppone un accordo derogatorio configurabile solo nei debiti contrattuali (cfr. Sez. II n. 14512 del 2022). Inammissibili risultano i motivi sulla prescrizione e sul travisamento della prova, non essendo stati denunciati vizi di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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