Nullo il patto successorio del legittimario che rinuncia a contestare le donazioni (Cass. civ. Sez. II n. 366 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per contrasto con il divieto dei patti successori di cui all’art. 458 cod. civ., la transazione con la quale uno dei futuri eredi, mentre è ancora in vita il de cuius, rinunci a far valere i propri diritti, anche in qualità di legittimario, sulla futura successione. La nullità colpisce anche la rinuncia al diritto di far accertare la natura simulata degli atti di disposizione compiuti dall’ereditando, ove idonei a dissimulare una donazione. Il diritto e il concreto interesse a quell’accertamento sorgono infatti solo con la morte del de cuius: prima di quel momento il chiamato non è legittimato a far valere la simulazione e non può disporre di un diritto che ancora non gli compete.

Il Fatto

Una figlia convenne in giudizio il fratello davanti al Tribunale, chiedendo la divisione dell’asse ereditario materno e, in via incidentale, l’accertamento della natura simulata dell’atto con cui madre e fratello avevano definito la successione paterna, con attribuzione alla madre dell’usufrutto e al figlio della nuda proprietà. Secondo la ricorrente quell’accordo integrava una donazione lesiva della sua quota di legittima. Chiedeva inoltre il rendiconto degli atti compiuti dal fratello in forza di una procura generale rilasciatagli dalla madre e il conferimento delle somme prelevate dal conto materno.

Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, ritenne che la figlia, sottoscrivendo la precedente conciliazione sulla successione paterna, avesse consapevolmente rinunciato a ogni ulteriore pretesa su quella eredità e che ciò le precludesse di contestare gli accordi intervenuti sull’eredità materna. Con la sentenza definitiva condannò il fratello a restituire alla sorella la metà delle somme non giustificate, pari a Euro 38.063,35. Entrambe le parti ricorsero per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla nullità dell’interpretazione offerta dal giudice di merito. La sentenza d’appello non aveva esaminato la validità dell’atto tra madre e figlio sul presupposto che esso non ledesse la legittima della figlia, bensì su quello che la sua scelta relativa all’eredità paterna le impedisse di contestare l’eredità materna.

Il ragionamento è erroneo perché trascura che nel patrimonio della madre era già compresa la quota a lei spettante dell’eredità del marito e che di quel diritto la madre dispose con l’atto del 18.12.2001. Ritenere che la rinuncia della figlia a ulteriori pretese sull’eredità paterna comportasse anche la rinuncia a ogni pretesa sull’eredità materna significa attribuire al negozio un contenuto vietato dall’art. 458 cod. civ.

La Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 15919 del 2018, secondo cui è nulla la transazione con cui il futuro erede, in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a far accertare la natura simulata degli atti di alienazione dell’ereditando. La ricorrente aveva acquisito il diritto e l’interesse a quell’accertamento solo con la morte della madre, in funzione strumentale all’azione di riduzione: fino a quel momento era carente di legittimazione e non poteva disporre di un diritto non ancora suo.

La sentenza è dunque cassata con rinvio, con l’enunciato principio di diritto per il giudice del merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne accoglie il primo motivo limitatamente alle spese funerarie: esse rientrano tra i pesi ereditari e, ai sensi dell’art. 752 cod. civ., il coerede che le ha anticipate ha diritto al rimborso pro quota. La somma dovuta alla sorella va pertanto ridotta della metà di quell’importo. Gli altri motivi, incentrati sulla valutazione delle presunzioni e sull’omesso esame di fatti decisivi, sono dichiarati inammissibili, perché propongono una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Nota di servizio: nel precedente richiamo giurisprudenziale ho indicato “Sezioni Unite n. 15919 del 2018”, mentre il testo riporta “Cass. Sez. 6-2 15-6-2018 n. 15919 Rv. 649095-01”. La dizione corretta, conforme al vincolo di provenienza, è Sez. VI-2 n. 15919 del 2018. Segnalo la correzione: se confermi, sostituisco il riferimento nel grassetto della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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