Imputazione atti impositivi al rappresentante di stabile organizzazione estera (Cass. civ. Sez. V n. 11810 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale nei confronti di istituto scolastico straniero operante in Italia, l’esistenza di una stabile organizzazione costituisce il criterio di collegamento che legittima la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Gli avvisi di accertamento sono correttamente imputati al rappresentante legale dell’ente, non essendo configurabile una soggettività impositiva autonoma del solo soggetto operante all’estero. La questione dell’esistenza della stabile organizzazione, una volta definita con sentenza della Corte di cassazione, è coperta da giudicato e non può essere nuovamente discussa nel giudizio di rinvio. In tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone il formale riconoscimento dell’attività educativa da parte della pubblica amministrazione, non essendo sufficiente la mera autorizzazione ad operare nel territorio dello Stato.

Il Fatto

A seguito di una verifica condotta dalla Guardia di finanza, erano notificati a un istituto scolastico straniero con sede operativa in Italia, e per esso alla sua rappresentante e preside, diversi avvisi di accertamento ai fini IVA e imposte dirette per le annualità dal 1997 al 2003. Gli atti si fondavano sul riconoscimento dell’esistenza in Italia di una stabile organizzazione produttiva di reddito.

La Commissione tributaria provinciale accolse solo in parte le ragioni della contribuente, confermando la stabile organizzazione. La decisione fu riformata in appello, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 32081/2018, riconobbe nuovamente l’esistenza della stabile organizzazione. Nel giudizio di rinvio la Commissione regionale rigettò l’appello della contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 38, 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che l’accertamento sarebbe stato imputato alla ricorrente anziché all’ente. Il motivo è inammissibile per sovrapposizione dei parametri di censura. Nel merito, la statuizione della sentenza di legittimità sul corretto indirizzo degli atti impositivi alla rappresentante dell’ente è coperta da giudicato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 194 del 1993, assumendo che la stabile organizzazione italiana non sarebbe autonoma rispetto alla struttura canadese. Anche questo motivo è inammissibile: la sentenza di legittimità aveva definitivamente riconosciuto l’esistenza in Italia della stabile organizzazione, individuando nella struttura operante in loco “il motore” dei ricavi dell’attività complessiva.

Con il terzo motivo la contribuente ha contestato la quantificazione dei redditi e l’omessa considerazione dei costi. Il motivo è infondato: la questione è stata esaminata dal giudice regionale, che ha rilevato come la consulenza tecnica d’ufficio avesse determinato i costi in misura superiore a quelli riconosciuti dall’Agenzia, senza che la contribuente avesse provato ulteriori e maggiori costi. Si tratta di accertamento in fatto, non rivedibile in sede di legittimità.

Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo di avere diritto all’esenzione IVA per le prestazioni educative. Il motivo è infondato: l’esenzione presuppone il formale riconoscimento dell’attività da parte della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni della legge n. 62 del 2000 e della legge n. 27 del 2006, come affermato da Cass. n. 14124 del 2018 e Cass. n. 12698 del 2017. Non è sufficiente la mera autorizzazione ministeriale ad operare nel territorio dello Stato.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nulla è stato liquidato sulle spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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