Studi di settore scostamento è questione di diritto non fatto (Cass. civ. Sez. V n. 19347 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, la sussistenza o meno del grave scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi costituisce condizione di legittimità dell’atto impositivo e non un fatto storico in senso naturalistico. La sua deduzione appartiene pertanto al vizio di violazione di legge e non all’omesso esame di un fatto decisivo: la doglianza che ne prospetti il mancato accertamento sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, anche perché inammissibile è la commistione tra i mezzi di impugnazione eterogenei di cui ai nn. 3 e 5 della medesima disposizione. Nel giudizio tributario, poi, chi censuri la congruità della motivazione di un atto impositivo deve riportarne testualmente i passi nel ricorso, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificato per Irpef, Iva e Irap relativi al 2007, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato i tributi sulla base dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati con la metodologia degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto.
L’Amministrazione finanziaria appellava e la Commissione tributaria regionale del Lazio riformava la decisione, ritenendo motivato l’atto e non adeguata la prova offerta dal contribuente, che si era limitato a giustificazioni generiche come la crisi del settore. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di omesso esame di un fatto decisivo. Il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo. Non integrano il vizio le singole questioni decise dal giudice di merito, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie quando sussista un complessivo e convincente apprezzamento del fatto.
Nel caso concreto il ricorrente individua il fatto omesso nella mancata considerazione della grave incongruenza tra ricavi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. La Corte osserva che non può ritenersi mancato esame del fatto storico il non essersi pronunciata la CTR sull’eccezione relativa all’insussistenza del grave scostamento: tale vizio andava fatto valere come mancata pronuncia su una violazione di legge, non rivestendo lo scostamento la natura di fatto storico naturalistico. La doglianza era quindi inappropriata, tanto più che non risulta proposta nei termini propri.
La Corte ribadisce il proprio indirizzo secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo possibile prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili quali la violazione di norme di diritto e il mancato esame di un fatto storico.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile perché ripropone censure di puro merito, sottratte al giudizio di legittimità. La violazione del 115 cod. proc. civ. non può configurarsi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali. Neppure integra non contestazione l’avere l’Ufficio in parte accolto le osservazioni riducendo la pretesa, non potendo quella riduzione quantitativa fondare l’annullamento totale del tributo.
Infine, il motivo relativo alla motivazione dell’atto impositivo è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione: la trascrizione di sole alcune righe dell’avviso e dell’invito a comparire non consente alla Corte di valutare il vizio denunciato. Il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., alla integrale trascrizione degli atti rilevanti o alla esatta indicazione del fascicolo e della fase di deposito. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.