Lavori extra-contratto e varianti: motivazione apparente se la Corte non distingue (Cass. civ. Sez. II n. 13600 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento svolto dal giudice. Nel giudizio di cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nel contratto di appalto la clausola che impone l’autorizzazione scritta preventiva del committente opera per le varianti, cioè per le opere previste dal contratto ed eseguite con modalità diverse; per le opere ulteriori e non previste, costituenti oggetto di un nuovo accordo, l’art. 1655 cod. civ. non richiede la forma scritta, essendo sufficiente l’accordo orale o per fatti concludenti. Il riconoscimento dell’appello incidentale quale strumento di impugnazione autonoma non esime l’appellante dall’onere di illustrare le ragioni di critica avverso la decisione di primo grado.

Il Fatto

La società appaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo per il corrispettivo residuo di un appalto avente ad oggetto la costruzione di una stalla. Il committente propone opposizione e il Tribunale revoca il decreto, riconoscendo all’opponente la sola somma di Euro 12.929,00 oltre interessi. Il giudice di primo grado, pur dando atto dell’esito della consulenza tecnica, nega il compenso per le opere extra-contratto in mancanza di prova scritta dell’incarico.

Proposti appello principale e appello incidentale, la Corte d’appello di Bologna rigetta integralmente entrambi e compensa le spese. La società appaltatrice ricorre per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 1655 cod. civ. e motivazione solo apparente sul capo relativo ai lavori extra-contratto; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sugli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. Il committente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato ammissibile, perché consente di individuare le censure riferite alla nullità della sentenza per apparenza di motivazione e alla violazione dell’art. 1655 cod. civ. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità, con la conseguenza che è censurabile la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché emerga dal testo della sentenza e non dal confronto con gli atti.

Nel caso concreto la motivazione del capo che esclude il diritto al corrispettivo è meramente apparente. La sentenza di appello dà atto che il consulente d’ufficio aveva quantificato in Euro 22.247,00 il valore delle “opere extra-capitolato e/o varianti”, ma nega ogni compenso sulla base dell’art. 7 del contratto, che subordina le varianti ad autorizzazione scritta preventiva del committente.

Il punto decisivo è che la sentenza impugnata non dimostra di avere accertato se quella somma si riferisse esclusivamente a varianti o anche a opere non previste dal contratto e ulteriori. L’uso costante dell’espressione “opere extra-capitolato e/o varianti” rivela che il giudice di merito non ha distinto le due tipologie e non ha considerato tale differenza ai fini dell’applicazione della clausola sull’autorizzazione scritta.

La Corte ribadisce che la forma scritta non è richiesta dall’art. 1655 cod. civ. per la pattuizione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto originario, potendo questa essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti. L’appaltatrice, del resto, non avrebbe avuto ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati se non in esecuzione di un incarico ricevuto e accettato. Per soddisfare il minimo costituzionale, la sentenza avrebbe dovuto accertare la natura dei lavori o riconoscere i corrispettivi per quelli non integranti mere varianti.

Il secondo motivo è invece infondato. La sentenza impugnata aveva espressamente rilevato che la società, in appello, aveva richiamato gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 nella rubrica e nelle conclusioni, senza esporre le ragioni di critica alla decisione di primo grado. La Corte richiama il principio per cui l’appello deve affiancare alla parte volitiva la parte argomentativa, che confuti le ragioni del primo giudice. Mancando del tutto tale parte, il rigetto è corretto e resta fuori il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.

In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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