Ricorso inammissibile se mescola vizi di legge e merito (Cass. civ. Sez. I n. 6902 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non introducendo il giudizio di legittimità un terzo grado di cognizione. È parimenti inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili quali la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in assenza di specifica argomentazione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, essendo incompatibile con il suo accoglimento. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il Fatto

Una società aveva stipulato con due Amministrazioni un contratto per la fornitura di prodotti ortofrutticoli destinati alle mense scolastiche. A fronte di contestati inadempimenti — somministrazione di frutta fuori stagione, mancata distribuzione dei prodotti, difformità di confezionamento, imballaggio ed etichettatura — erano state applicate penali per complessivi importi superiori a novantamila euro.

La società aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna delle Amministrazioni alla restituzione delle somme trattenute e, in subordine, la riduzione delle penali per eccessività. La domanda era stata respinta. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, disattendendo i cinque motivi di gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dalle controricorrenti. Il messaggio di notifica a mezzo PEC attestava l’invio nell’ultimo giorno del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., a fronte del deposito della sentenza impugnata.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto plurimi profili. Quanto alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., il giudizio d’appello era stato instaurato nel 2016 e trovava quindi applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendosi la decisione territoriale distaccata dal ragionamento del primo giudice.

La Corte ha poi ribadito il divieto di mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei: non è consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili — violazione di norme di diritto e vizio di motivazione — attribuendo al giudice di legittimità il compito di isolare le censure proponibili per dare forma giuridica alle lagnanze della parte.

Quanto all’omessa pronuncia, la Corte ha ricordato che non basta la mancanza di un’espressa statuizione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il vizio non ricorre quando il rigetto implicito della pretesa sia incompatibile con il suo accoglimento, come nel caso esaminato.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: esso riproponeva le deduzioni d’appello e formulava censure rivolte più alla decisione di prime cure che a quella territoriale, traducendosi in un’inammissibile sollecitazione a una nuova valutazione del merito. Le censure sulla pretesa insufficienza della motivazione sono state respinte alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, che ha ridotto il sindacato di legittimità al «minimo costituzionale», restando estranea al vizio la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle quaestiones facti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e avviso relativo al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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