Appello fondato su soli vizi di rito è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14073 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale civile italiano le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado sono circoscritte ai casi ristretti e tassativi indicati negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Ne consegue che l’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole anche nel merito è inammissibile, per carenza di interesse e per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, salvo che quei vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice. Al di fuori di tali ipotesi l’appellante è tenuto a dedurre, contestualmente alle censure di rito, anche le questioni di merito, poiché le norme processuali hanno natura servente e il diritto di difesa è tutelato dall’effetto devolutivo dell’appello, che si produce in funzione dei motivi di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’opposizione a una sanzione amministrativa irrogata in materia di lavoro non regolarizzato. La Commissione tributaria provinciale originariamente adìta si era pronunciata, ma la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Il giudice di primo grado, investito del ricorso in opposizione, lo aveva dichiarato inammissibile per tardività.

I ricorrenti proposero appello, che la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, rilevando che il gravame censurava soltanto la nullità della decisione in rito senza riproporre i vizi di merito dei provvedimenti amministrativi contestati con l’originaria opposizione. Avverso tale pronuncia i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — che denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342, comma 1, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale adottato un orientamento eccessivamente formalista — è stato ritenuto inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fonda sull’interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ., bensì sul diverso principio della tassatività dei casi di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.

La Corte ha quindi esaminato il secondo motivo, dichiarato ammissibile ma infondato. Il Collegio ha osservato che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, espressamente richiamata in motivazione, e ha ribadito che il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. la rimessione della causa al primo giudice, scelta legislativa razionale e sistematica, coerente con il principio di ragionevole durata del processo.

Al di fuori di tali casi, il giudice d’appello deve decidere la causa nel merito, rimuovendo semmai il vizio della sentenza di primo grado. Da ciò discende il corollario dell’inammissibilità dell’impugnazione che deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia sfavorevole anche nel merito, ove quei vizi non comportino la rimessione al primo giudice. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza (Cass. n. 24612/2015, n. 2566/2017, n. 20799/2018, n. 402/2019).

Il Collegio ha poi sottolineato che le norme processuali hanno natura servente: la deduzione dei vizi formali non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira a eliminare i pregiudizi conseguenti all’esercizio del diritto di difesa. Nel sistema italiano tale diritto è tutelato dall’effetto devolutivo dell’appello, che si produce però in funzione dei motivi di impugnazione, i quali esprimono e circoscrivono l’interesse ad agire in concreto.

Da ultimo, la Corte ha precisato che tra le ipotesi tassative di rimessione non rientra l’eventuale riforma della sentenza di primo grado che abbia erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione a sanzione amministrativa. Pertanto il ricorso è stato respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, con il conseguente raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

Nota della Redazione

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