Querela di falso incidentale: è ammissibile solo se la scrittura privata è rilevante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20134 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle scritture private, la querela di falso si presenta come mezzo di impugnazione “alternativo” e non “cumulativo” rispetto al disconoscimento della scrittura privata, salvo che sussista uno specifico interesse. In presenza di una scrittura privata disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c. e in mancanza dell’istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c. proveniente dalla parte che aveva prodotto il documento, la scrittura diviene priva di qualunque rilevanza probatoria, con la conseguenza che il giudice ha il potere di non autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento, ai sensi dell’art. 222 c.p.c. Ciò non impedisce alla parte interessata di proporre querela di falso in via principale, instaurando un autonomo giudizio di falso.
Il Fatto
La lavoratrice, già dipendente della farmacia dal 1992 al 2015, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice per il pagamento di diverse voci retributive, fra cui il t.f.r.. A seguito dell’opposizione proposta dalla società, la lavoratrice aveva limitato la propria pretesa al t.f.r. nella misura risultante dal CUD 2017 rilasciato dalla datrice di lavoro stessa.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società al pagamento della somma risultante dal CUD. La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato il gravame. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c., 2702 c.c. e 214 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la querela di falso proposta in primo grado, in quanto vertente su atti non fidefacienti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione prende le mosse dal principio di diritto invocato dalla ricorrente, affermando che esso è “parzialmente condivisibile”. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 3734/1986 e i successivi arresti conformi, la Corte riconosce che alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento. Tale facoltà si giustifica in quanto la querela di falso è uno strumento più gravoso ma rivolto a un risultato più ampio e definitivo, quale la completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes.
Tuttavia, la Corte precisa che tale principio opera solo quando la parte che abbia prodotto la scrittura privata disconosciuta dichiari di volersene avvalere in giudizio. Nel caso in cui, invece, in presenza di un disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e in mancanza dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. proveniente dalla controparte, la scrittura diviene priva di qualunque rilevanza probatoria. Il giudice ha quindi il potere di non autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento, secondo quanto disposto dall’art. 222 c.p.c.
La Corte enfatizza la natura alternativa e non cumulativa della querela di falso rispetto al disconoscimento della scrittura, precisando che la parte interessata può sempre proporre querela in via principale, instaurando un autonomo giudizio di falso.
Nel caso di specie, la querela di falso era stata proposta solo in via incidentale e la ricorrente non aveva adempiuto all’onere di specificare se i giudici di merito avessero ritenuto rilevanti e poste a base della decisione le tre scritture private disconosciute. La Corte rileva anzi che la condanna era stata limitata alla somma a titolo di t.f.r. risultante dal CUD, documento del tutto diverso dalle scritture contestate. Ne consegue il difetto di interesse alla base dell’unico motivo di ricorso, dichiarato pertanto inammissibile.
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Nota della Redazione
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