Termine breve appello tributario prorogato al primo giorno non festivo (Cass. civ. Sez. V n. 14928 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione della sentenza tributaria di primo grado, scaduto nella giornata di sabato, è prorogato ex lege al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del richiamo dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La notificazione dell’atto di appello a mezzo PEC si perfeziona, per il notificante, con la spedizione del messaggio, con la conseguenza che è tempestivo il gravame spedito entro il termine prorogato, ancorché ricevuto dal destinatario in data successiva. Il giudice dell’appello non può fondare la declaratoria di tardività sulla sola affermazione della parte ricevente, quando questa risulti smentita da documentazione attestante la trasmissione in data anteriore.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento, con cui — riscontrata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi — determinava in via induttiva il reddito per l’anno 2011, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso.

Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine semestrale, aumentato dei trentuno giorni di sospensione feriale, e perfezionatasi la notificazione solo in data successiva. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme sul termine di impugnazione e sul perfezionamento della notifica a mezzo PEC.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il motivo con cui la contribuente contesta la declaratoria di tardività dell’appello, deducendo la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115, 116, 132 e 155 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice del gravame aveva calcolato il termine semestrale dal deposito della sentenza di primo grado, non notificata, aggiungendo i trentuno giorni della sospensione feriale e fissando l’ultima data utile al 5.1.2019, escludendo la proroga perché quel giorno non era festivo.

La Corte ritiene la valutazione della CTR non condivisibile e in contrasto con le risultanze di causa. Il termine semestrale sarebbe scaduto il 5.12.2018; aggiunti i trentuno giorni della sospensione feriale, si giunge al 5.1.2019. Quel giorno non era festivo, ma era sabato: ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., la proroga al primo giorno non festivo si applica anche ai termini che scadono di sabato. Poiché dopo il sabato seguiva la domenica 6.1.2019, il termine è stato prorogato ex lege al 7.1.2019.

La Corte passa quindi al dato della notificazione. La CTR aveva recepito l’affermazione dell’Amministrazione finanziaria circa la ricezione del ricorso l’8.1.2019, ritenendola non contestata e senza verificarla. La contribuente ha però documentato, anche in sede di legittimità, che la notificazione dell’atto di appello è stata spedita a mezzo PEC il 7.1.2019 e ricevuta dall’Amministrazione lo stesso giorno.

Ne deriva che il ricorso in appello è tempestivo. Il motivo è accolto, la decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché in diversa composizione proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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