Travisamento della prova e giudicato interno nell’appello lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10749 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. L’atto di appello, nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza che occorrano forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Il giudicato interno si forma solo su un capo autonomo della sentenza, non su una mera argomentazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del tribunale, aveva condannato una ditta individuale al pagamento di differenze retributive in favore di un lavoratore, per il rapporto subordinato svolto con mansioni di investigatore privato e addetto alla sicurezza. La corte territoriale aveva qualificato il rapporto come subordinato a tempo pieno, nonostante la pattuizione formale di sole quattro ore, e aveva liquidato le spettanze sulla base di una c.t.u. contabile.

Il titolare della ditta ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito dal lavoratore con controricorso. Il ricorrente ha dedotto vizi dell’atto di appello, formazione di giudicato interno, travisamento delle prove testimoniali e carenza di prova della subordinazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per la ritenuta ammissibilità dell’appello. La Corte lo rigetta: l’atto conteneva una chiara critica alla qualificazione del rapporto e alla valutazione della prova testimoniale. Il principio richiamato è quello consolidato secondo cui l’impugnazione non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, conservando il giudizio d’appello natura di revisio prioris instantiae.

Il secondo motivo prospetta la formazione di un giudicato interno sulla valutazione di inattendibilità di due testi, in assenza di specifici motivi di appello. La Corte esclude la censura: il giudicato si forma solo su un capo autonomo della sentenza, che risolva una questione dotata di propria individualità, e non rispetto a una mera argomentazione. Il giudizio sull’inattendibilità dei testi non integra una statuizione su un capo della domanda.

Il terzo motivo deduce l’errata percezione delle prove testimoniali. Qui la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che hanno tracciato la distinzione decisiva: il travisamento del contenuto oggettivo della prova si fa valere con la revocazione per errore di fatto; se invece il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio rileva ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. Nel caso concreto l’errore di percezione fondato su prove asseritamente “immaginarie” resta estraneo al vizio denunciato e va coltivato in diversa sede.

Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente perché attinenti alla valutazione del materiale probatorio, sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità. La corte territoriale aveva valorizzato la coincidenza delle modalità di svolgimento della prestazione con le caratteristiche del lavoro subordinato a tempo pieno. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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