Inammissibile il ricorso avverso decreto di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 14962 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dichiara l’estinzione del giudizio di reclamo per mancata integrazione del contraddittorio è inammissibile quando il ricorrente non censuri i presupposti dell’estinzione, ma si limiti a contestare il difetto di contraddittorio in un diverso e anteriore grado del procedimento. L’oggetto del giudizio di legittimità resta circoscritto alla correttezza del provvedimento impugnato, assunto in rito. Nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento in estensione i creditori istanti del fallimento originario sono litisconsorti necessari. Ove sia dedotto un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, con integrale rispetto dell’autosufficienza del ricorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità illimitata e dei suoi soci, disposta dal Tribunale di Lamezia Terme. Il socio aveva proposto reclamo, che la Corte d’Appello di Catanzaro aveva definito con decreto di estinzione del giudizio, per non avere il reclamante provato di avere tempestivamente integrato il contraddittorio nei confronti di un creditore istante, entro il termine assegnato.
Avverso quel decreto il socio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, dolendosi del mancato riconoscimento del litisconsorzio necessario dei creditori sin dal giudizio di primo grado, della correttezza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e della prescrizione dell’azione di estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che i creditori istanti del fallimento originario avrebbero dovuto essere convocati già nel giudizio prefallimentare davanti al Tribunale. Il motivo è inammissibile per difetto di conferenza: il ricorso non ha ad oggetto una sentenza che abbia deciso nel merito il reclamo, ma un decreto di estinzione pronunciato per la mancata integrazione del contraddittorio nella sola fase di reclamo. Per ottenere la cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’estinzione; avendo invece incentrato le difese su un profilo estraneo alla causa dell’estinzione, le censure si palesano inconferenti.
Il secondo motivo, relativo alla notifica al creditore, è parimenti inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La Corte ribadisce che, pur essendo giudice del fatto in presenza di un error in procedendo, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti presuppone l’ammissibilità del motivo: la parte deve riportare in ricorso gli elementi che consentono di individuare il vizio nei suoi termini esatti, senza demandare alla Corte generali verifiche. Il ricorrente non ha precisato quando si sarebbe perfezionata la notifica, senza fornire alcun elemento idoneo a collocarla in data anteriore al termine assegnato.
La Corte richiama il principio già affermato (da Cass. n. 6089/2020) secondo cui le notifiche ex art. 140 cod. proc. civ., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fanno coincidere il perfezionamento con il ricevimento della raccomandata informativa, idoneo a realizzare non l’effettiva conoscenza ma la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale. Il motivo resta, pertanto, non supportato da allegazioni sufficienti.
Quanto al terzo motivo, con cui si reitera l’eccezione di prescrizione e decadenza dell’azione di estensione, la Corte ne rileva l’inammissibilità: essendo impugnato un provvedimento di rito, l’oggetto del giudizio è circoscritto alla valutazione della correttezza di quel decreto. Il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile, con la conseguenza del versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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