Cessione del contratto di appalto e inesistenza di crediti assegnabili (Cass. civ. Sez. III n. 14682 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pignoramento presso terzi può avere ad oggetto anche crediti non esigibili, condizionati o eventuali, purché riconducibili a un rapporto giuridico identificato e già esistente. Nell’espropriazione di crediti derivanti da un rapporto a esecuzione continuata o prolungata in corso, i crediti maturati fino al momento dell’assegnazione sono qualificati come crediti attuali e sono assegnabili; i crediti non ancora maturati sono assegnabili solo quali crediti futuri ed eventuali, se sussiste il rapporto giuridico di base. La cessione del contratto di appalto di durata, solo parzialmente eseguito, non comporta cessione di crediti: i crediti per le prestazioni successive eseguite dal cessionario sorgono direttamente in capo a quest’ultimo. Ne consegue che l’art. 2914 c.c. non si applica alla cessione del contratto, che non è un bene pignorabile.

Il Fatto

Una società creditrice procedente aveva pignorato i crediti vantati dal proprio debitore, titolare di un’impresa individuale, verso un condominio committente in forza di un contratto di appalto. Il condominio terzo pignorato aveva reso dichiarazione di quantità negativa, contestata dalla procedente. Il giudice dell’esecuzione, dopo l’accertamento sommario ex art. 549 c.p.c., aveva rigettato l’istanza di assegnazione.

La creditrice propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. Il Tribunale di Paola rigettò l’opposizione. La società ricorre per cassazione con due motivi, denunciando il vizio motivazionale e la violazione delle norme sulla cedibilità dei crediti futuri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, logicamente connessi, e muove dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata, non specificamente contestati. Per la parte di lavori effettivamente eseguita dal debitore esecutato, il corrispettivo era stato già pagato per intero prima del pignoramento; il debitore non aveva eseguito ulteriori lavori; i lavori di completamento erano stati realizzati dalla cessionaria del contratto di appalto, che ne aveva incassato direttamente il corrispettivo dopo il pignoramento.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti eventuali, con il solo limite della riconducibilità a un rapporto giuridico identificato e già esistente. Distingue poi, in caso di rapporto ad esecuzione continuata in corso, tra crediti maturati fino all’assegnazione, assegnabili come attuali, e crediti non ancora maturati, assegnabili solo se sussiste il rapporto di base.

Se al momento dell’assegnazione il rapporto giuridico di base è venuto meno, l’assegnazione non è possibile: il venir meno del rapporto è opponibile al creditore procedente anche se avvenuto dopo il pignoramento. La Corte chiarisce che l’art. 2914 c.c., in tema di opponibilità delle alienazioni successive al pignoramento, riguarda la cessione o l’estinzione dei crediti pignorati, non la sorte del rapporto giuridico di base, che di per sé non è un bene pignorabile.

La cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. trasferisce la posizione negoziale nella sua integralità, ma non necessariamente i crediti già sorti o futuri. Una volta ceduto il contratto di appalto, i crediti per le prestazioni successive eseguite dal cessionario sorgono direttamente in capo a quest’ultimo e non possono costituire oggetto di vera cessione di credito futuro. L’art. 2914 c.c. non trova quindi applicazione nella fattispecie.

Applicando tali principi, i crediti vantati dal debitore erano stati tutti pagati prima del pignoramento; i crediti ulteriori non potevano ritenersi maturati in suo favore, essendo sorti in capo alla cessionaria. Il rapporto di base non sussisteva più tra il condominio e il debitore al momento dell’assegnazione, onde nessun credito futuro ed eventuale avrebbe potuto sorgere. La decisione impugnata è conforme a diritto, con correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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